Decreto Scia 2, come cambia il Testo Unico dell’Edilizia

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L’11 dicembre prossimo entrerà in vigore il Decreto Scia 2, il cui obiettivo è quello di semplificare il panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione di interventi edilizi.

La nuova norma modifica il Testo Unico dell’Edilizia, eliminando la Denuncia di inizio attività (Dia) e la Comunicazione di inizio lavori (Cil), e lasciando quindi attive cinque procedure: l’attività edilizia libera, per cui non serve alcuna comunicazione, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire.

Il Decreto contiene una tabella che assegna ad ogni tipologia di intervento la relativa procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Attività di edilizia libera, ovvero interventi per cui non è richiesta alcuna comunicazione preventiva:

– interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiamo carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
– movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
– serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
– opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
– pannelli solari e fotovoltaici, a servizio di edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici;

Diventano poi edilizia libera, ma conservando un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di Cil), le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee e che vengono rimosse entro 90 giorni dal cessare della necessità.

Il permesso di costruire, è necessario invece per:

– interventi di nuova costruzione;
– interventi di ristrutturazione urbanistica;
– interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolanti;

La segnalazione certificata di inizio attività, Scia, dovrà essere utilizzata nei casi di:

– interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;

La Scia è la richiesta da presentare anche per varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolanti.

Inoltre la Scia è utilizzabile anche nel caso di varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

La Scia alternativa al permesso di costruire è invece impiegata per:

– interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, solo nel caso di immobili dei centri storici, comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi o accordi negoziati aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La Comunicazione di inizio lavori (Cila) varrà, infine, per tutti gli interventi non ricompresi nelle procedure già menzionate.

I lavori realizzati con Scia possono inoltre cominciare lo stesso giorno di presentazione della domanda, mentre in caso di presentazione della Scia è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Foto credit: Alexander Affleck

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