Scia unificata, in vigore il primo decreto

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È entrata in vigore la nuova SCIA, o meglio una parte di essa, il decreto “Scia 1” (D. lgs. 126/2016attuativo della Riforma Madia per la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si fa, quindi, un passo avanti verso l’obiettivo di costituire un panorama normativo omogeneo e al riparo da contenziosi nell’ottica della semplificazione, da anni richiesta da professionisti ed imprese del settore edile.

Ad essere entrati in vigore sono, di fatto, i princìpi ispiratori, mentre i cambiamenti veri e propri nella vita di imprese e professionisti arriveranno da gennaio 2017.
Ciò che entra in vigore subito è l’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale. Modulistica che però non è ancora stata predisposta. Inoltre le amministrazioni devono pubblicare per ogni documento, parere et similia richiesto in allegato alla nuova SCIA, il riferimento normativo preciso che lo impone, per evitare richieste estemporanee non supportate da un obbligo di legge.

Il professionista dovrà presentare solo un’unica Scia allo sportello unico dell’amministrazione interessata, che provvederà poi a trasmettere la richiesta alle altre PA laddove richiesto per altre autorizzazioni e verifiche preventive. La presentazione potrà avvenire anche l’online. In entrambi i casi l’amministrazione dovrà rilasciare una ricevuta con indicazione della tempistica di risposta o il momento a partire dal quale si calcoleranno i termini del silenzio assenso.

Sono previste sanzioni per i funzionari addetti inadempienti: “la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati [sul sito istituzionale, ndr] costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi”, si legge nel Decreto.

Subito dopo la presentazione della Scia i lavori possono immediatamente cominciare. Solo nel caso sia necessario un parere preventivo è necessario attendere anche questo prima dell’inizio delle attività.

Contestualmente alla pubblicazione del decreto “Scia 1”, è già in discussione il decreto “Scia 2”, che contiene una dettagliata lista di interventi edilizi che potranno essere richiesti tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il decreto riassumerà anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio e una tabella di sintesi con l’iter amministrativo da seguire per ogni tipologia di intervento.

 

Foto credit: Kate Hiscock

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