È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 106/2017 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell’Unione Europea.
Il decreto stabilisce che costruttore, progettista, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore, debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.
Sono previste delle ammende da 2.000 a 12.000 euro per il progettista che impiegherà prodotti non conformi e l’arresto sino a tre mesi e ammende da 5.000 a 25.000 euro nei casi in cui si tratti di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o con finalità antincendio.
Nuove indicazioni vengono introdotte anche per il fabbricante: dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto, per la cui omissione sono previsti da 4.000 a 24.000 euro di multa, che può anche implicare l’arresto nei casi di materiali destinati ad uso strutturale o con finalità antincendio.
Un Comitato nazionale per il coordinamento dei prodotti da costruzione, che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.
Un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), invece, assicurerà la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
Foto credit: Jorge Franganillo