Dal 1° ottobre 2024, questo nuovo sistema mira a garantire standard più alti di sicurezza e competenza nei cantieri edili
Il 1° ottobre 2024 entrerà in vigore per il settore edilizio italiano la patente a crediti (o a punti), come stabilito dall’art. 29 del Decreto PNRR 4. Questa misura coinvolgerà direttamente imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili.
Sebbene il decreto attuativo definitivo non sia ancora stato emanato, il Ministero del Lavoro ha fatto un passo importante presentando una bozza del testo il 10 luglio 2024. Questo documento preliminare offre già indicazioni su:
- le procedure per richiedere la patente;
- i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi;
- le modalità di recupero dei crediti eventualmente decurtati.
L’idea di una patente a crediti per l’edilizia non è nuova. Il dibattito su questa misura si è intensificato in seguito a gravi incidenti nel settore, come il tragico crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze. L’obiettivo principale di questo sistema è duplice:
- promuovere comportamenti virtuosi in materia di sicurezza tra gli addetti ai lavori;
- migliorare la prevenzione degli infortuni nei cantieri.
Inoltre, la patente a crediti si propone di agevolare l’attività di controllo degli organi di vigilanza, fornendo uno strumento tangibile per valutare l’aderenza alle norme di sicurezza.
Indice
- Funzionamento della patente a crediti
- Processo di richiesta e requisiti per la patente a crediti
- Sistema di punteggio della patente a crediti
- Violazioni e decurtazioni di punteggio
- Recupero dei crediti persi
Funzionamento della patente a crediti
Da ottobre 2024 la patente a punti sarà il principale requisito di operatività in cantiere. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e permetterà di svolgere i lavori con una dotazione pari o superiore a 15 punti. Nel caso in cui il punteggio fosse minore sarà comunque permesso di completare le attività in corso d’opera, ma solo se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente, o con un numero di crediti inferiore a 15, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro. In più, scatterà l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Il punteggio ottenuto è fondamentale perché attesta la capacità dell’azienda nell’adottare politiche di sicurezza efficaci e funge, quindi, da indicatore dell’idoneità dell’azienda stessa a operare nel settore edilizio.
Tuttavia, non sono obbligati ad avere la patente a crediti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione), in classifica pari o superiore alla III.
Per le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è sufficiente solo il possesso di un documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine. Nel caso di Stati non appartenenti all’UE, è necessario che questo documento sia riconosciuto secondo la legge italiana.
Processo di richiesta e requisiti per la patente a crediti
La presentazione della domanda può avvenire tramite il legale rappresentante dell’impresa o tramite un soggetto delegato in forma scritta. La patente sarà rilasciata in formato digitale sul portale con tutti i contenuti informativi necessari.
Per ottenere la patente occorre soddisfare i seguenti requisiti (tutti autocertificati):
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente potrà essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata durante i controlli successivi al rilascio. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere una nuova patente.
Sistema di punteggio della patente a crediti
Ogni patente può avere un punteggio massimo di 100 punti, suddivisi in:
- crediti base: sono 30 e sono attribuiti al momento del rilascio del documento;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
I crediti ulteriori vengono assegnati nei casi di:
- possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza;
- adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, soprattutto per lavoratori stranieri;
- riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23).
Violazioni e decurtazioni di punteggio
La normativa della patente a crediti comprende 29 violazioni in totale, che possono decurtare da un minimo di 1 a un massimo 20 punti.
Ad esempio, costituiscono una irregolarità:
- l’omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto (-1 punto);
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (-2 punti);
- l’omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (-3 punti);
- l’infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 8 (-5 punti);
- l’infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa per via del mancato rispetto delle norme sulla prevenzione (-20 punti).
Se nel corso di una stessa ispezione sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nel complesso non è possibile decurtare più di 20 crediti durante un unico controllo ispettivo.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), la patente può essere sospesa in via cautelativa fino a 12 mesi.
Recupero dei crediti persi
Se la patente è stata oggetto di decurtazioni che ne hanno abbassato il punteggio sotto i 15 crediti, il recupero fino a 15 punti è consentito previa presenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’introduzione della patente a crediti nel settore edilizio rappresenta un passo significativo verso un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile. Per le imprese, adattarsi al nuovo sistema richiederà certamente impegno, ma offrirà l’opportunità di distinguersi in modo positivo in materia di sicurezza. Per i lavoratori, si tratta di uno strumento necessario a garantire maggior impegno nella prevenzione degli infortuni in cantiere, oltre a ispirare comportamenti virtuosi volti al mantenimento degli standard.
Volendo guardare al futuro, la patente a crediti potrebbe diventare un modello per altri settori, contribuendo a una più ampia trasformazione della cultura della sicurezza sul lavoro in Italia. Funzionerà? Lo vedremo solo nel tempo.
Fonti:
- Ediltecnico, “Decreto attuativo patente a crediti: le prime novità nella bozza ministeriale” di Danilo De Filippo;
- BibLus, “Patente a crediti nei cantieri 2024: cos’è e come funziona, ultime novità”;
- Punto Sicuro, “Patente a crediti in edilizia: la prima bozza del decreto attuativo” di Rolando Dubini.