La patente a punti edilizia richiede, tra gli altri requisiti, l’adempimento dei cosiddetti obblighi formativi: vediamo cosa sono e come procedere
Dall’1 ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi nel settore edile dovranno possedere la patente a crediti per la tutela degli addetti in cantiere. La misura, stabilita dall’art. 29 del Decreto PNRR 4, interessa i luoghi di costruzione temporanei e/o mobili, anche se con sede UE o extra UE, e non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.
Ogni patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e permette di svolgere i lavori entro un totale di 15 punti. Il credito massimo equivale a 100 e i punti possono essere decurtati in maniera variabile sulla base di 29 diverse violazioni (che riguardano omissioni, irregolarità e infortuni di vario tipo).
Per ottenere la patente, disponibile in formato digitale, i richiedenti dovranno presentare l’apposita domanda direttamente sul portale dell’Ispettorato del Lavoro a partire dal mese di ottobre. Il rilascio è automatico e le imprese potranno comunque continuare a lavorare nel periodo compreso tra la domanda e l’ottenimento dell’attestato.
Indice
- I requisiti per richiedere la patente a punti
- Cosa si intende per obblighi formativi?
- Quali sono gli obblighi formativi per il settore edile?
- Quando è possibile integrare i corsi di formazione?
I requisiti per richiedere la patente a punti
Per il rilascio della patente a crediti, le imprese o i lavoratori autonomi interessati devono essere in possesso di determinati requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del lavoratore autonomo o, nel caso di un’impresa, del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, del DURC e della regolarità fiscale è attestato tramite autocertificazione. Quello dell’adempimento degli obblighi formativi, del DVR e della designazione del responsabile di prevenzione e protezione, invece, è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Cosa si intende per obblighi formativi?
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente dell’impresa debbano dare ad ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in termini di sicurezza e salute, specie riguardo al posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione ha come obiettivo l’educazione consapevole dei lavoratori in azienda. Al termine del corso, quindi, i soggetti interessati dovrebbero essere in grado di identificare i rischi in cantiere e, soprattutto, di agire di conseguenza.
In generale, tutti i lavoratori devono ricevere una prima formazione generica di 4 ore e una più specifica che varia in base al codice ATECO (Attività Economica). La durata di quest’ultimo corso può essere di 4, 8 o 12 ore.
Il corso educativo, o l’addestramento (dove previsto), deve avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro, o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansione;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il Decreto aggiunge che la formazione degli addetti ai lavori deve essere ripetuta periodicamente in base all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi pericoli, come quelli risultanti dall’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, delle procedure e delle istruzioni operative.
L’intero percorso di formazione deve essere registrato in un documento completo di data, elenco degli argomenti svolti, firma dei docenti e dei lavoratori coinvolti.
Quali sono gli obblighi formativi per il settore edile?
Riepiloghiamo gli obblighi formativi previsti per le principali figure nel mondo delle costruzioni.
Formazione Operai al primo ingresso nel settore edile
La formazione di ingresso fornisce, al lavoratore alla prima esperienza in cantiere, le competenze utili per operare in sicurezza all’interno del luogo di lavoro. Il corso ha una durata di 16 ore e prevede un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
Formazione lavoratori edili
La normativa prevede che i lavoratori svolgano una formazione di 16 ore (4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica) e un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
Formazione Addetto e preposto montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi
Per questa categoria di lavoratori la formazione dura complessivamente 32 ore (28 ore di formazione e 4 ore di verifica dell’apprendimento) e prevede un aggiornamento quadriennale della durata minima di 4 ore.
Formazione Operatori attrezzature da lavoro
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e anche la durata e i requisiti minimi di validità della formazione.
Le attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompa per calcestruzzo.
La durata dei corsi di formazione varia a seconda della specifica attrezzatura. Tale formazione deve essere rinnovata con cadenza quinquennale.
Formazione Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Secondo quanto previsto dalla normativa, questa figura deve frequentare un corso della durata di 120 ore e un aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.
Quando è possibile integrare i corsi di formazione?
Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) sancisce che il lavoratore, oltre a essere informato sui dettagli della prestazione lavorativa, ha diritto a ricevere le informazioni riguardanti la formazione che il datore di lavoro (o il dirigente) dovrà garantirgli per poter svolgere adeguatamente la mansione.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro può verificare la formazione già eseguita dal lavoratore e richiedere eventuali attestati dei corsi svolti presso datori precedenti, così da verificarne la validità.
Se il lavoratore possiede già l’attestato per i rischi generici, il corso non dovrà essere ripetuto. Per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici, se questi corrispondono ai requisiti per le mansioni svolte, la formazione obbligatoria per il nuovo datore di lavoro potrà essere ridotta, integrata o aggiornata alla scadenza opportuna. Infine, se il lavoratore svolge un’attività differente rispetto a quella principale dell’azienda, la formazione interessa un numero di ore limitato per tali mansioni.
Fonti:
- Confartigianato Imprese – Bologna Metropolitana, “Patente a crediti per l’edilizia, dall’1 ottobre 2024 scatta l’obbligo”;
- Ministero del Lavoro, “Patente a crediti – Le indicazioni del decreto attuativo”;
- Punto Sicuro, “Decreto 81: il datore di lavoro e l’obbligo di formazione” di Rolando Dubini;
- Ipsoa, “Obblighi informativi e formazione sulla sicurezza: quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro” di Paola Martinucci;
- Corsi Sicurezza Italia, “La formazione per le attività di cantiere”.