Vecchio Regolamento e Nuovo Codice Appalti potrebbero coesistere per un periodo transitorio di due anni per evitare che si creino vuoti normativi. A proporlo il Consiglio di Stato che venerdì scorso 1 aprile 2016 ha rilasciato un parere sulla bozza attuale del Nuovo Codice Appalti, pubblicato dalla rivista ildirittoamministrativo.it.
Il timore è che i molteplici decreti attuativi che dovranno sostituire l’attuale regolamento, in vigore dal 2010, richiedano molto tempo e che, quindi, l’abrogazione immediata possa creare un vuoto normativo poco gestibile. Chiaramente l’ipotesi di un passaggio graduale e poco traumatico proposta dal Consiglio di Stato si pone però dei limiti temporali: non oltre i due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti.
A sposare l’ipotesi di un periodo di transizione è anche il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, che, secondo quanto pubblica edilportale.com propone una coesistenza dei due regolamenti di circa tre mesi.
Tra le altre indicazioni presenti nel parere del Consiglio di Stato c’è poi quella relativa ai subappalti: la bozza del nuovo Codice non prevede un tetto alla quota di lavori che possono essere subappaltati. Il Consiglio di Stato concorda con l’Anac nel criticare questa impostazione mettendo in guardia dai rischi derivani da una totale deregulation. Una annotazione già recepita dal Governo, tanto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, secondo quanto pubblica ancora edilportale.com si sarebbe già detto disponibile all’introduzione di soglie per il subappalto, anche se non previste dalle Direttive europee e dalla legge delega.
Il parere del Consiglio di Stato raccomanda poi la prudenza nella semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia, ovvero lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro per cui il nuovo Codice prevede che l’invito debba essere rivolto a tre operatori, contrariamente a quanto fissa la legge delega che indica invece 5 operatori come numero minimo per procedere all’affidamento senza gara.
Nel nuovo testo sono poi previste delle deroghe alle procedure ordinarie in caso di esigenze di Protezione Civile e rischi imminenti. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha richiesto che queste deroghe siano ridotte al minimo indispensabile e che il concetto di evento imminente sia fondato su parametri scientifici, così come che il dibattito pubblico con le comunità locali coinvolte dalla realizzazione delle opere pubbliche sia operativo subito.
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