Gli impianti termici degli edifici, ristrutturati o di nuova costruzione, potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con fonti rinnovabili e non il 50%. A stabilirlo il Decreto Milleproroghe, che ha rinviato il passaggio all’obiettivo del 50% stabilito dal Dlgs 28/2011.
Il Dlgs 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, stabiliva infatti che negli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni rilevanti, gli impianti per la produzione di energia termica fossero progettati per coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria e una percentuale dei consumi derivanti dalla somma di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento:
– del 20% nel caso di titolo abitativo presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
– del 35% nel caso di titolo abitativo presentato dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016;
– del 50% nel caso di titolo abitativo presentato dal 1° gennaio 2017.
È quindi da qualche giorno che, senza l’intervento del Decreto Milleproroghe, gli impianti termici avrebbero dovuto coprire con rinnovabili almeno il 50% dei consumi.
Gli obblighi citati, già secondo quanto riportato nel Dlgs 28/2011, si riducono del 50% nei casi di edifici dei centri storici, mentre non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo storico ed artistico.
Per gli edifici pubblici, invece, l’obbligo è incrementato del 10%.
Sono ammesse esclusioni in caso di “impossibilità tecnica” che deve però essere comprovata da un professionista dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.
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