Il 6 aprile 2017 entrerà in vigore il DPR 31/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, che definisce gli interventi per cui l’autorizzazione paesaggistica non sarà necessaria e i casi per cui sarà sufficiente un procedimento semplificato.
Nell’allegato A del decreto sono definiti i 31 piccoli interventi liberi da autorizzazione paesaggistica:
– Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso;
– interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
– interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
– interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
– installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
– installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
– manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
– interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
– installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
– interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
– installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
– smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
– fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
– demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.
L’allegato B, invece, contiene i 42 interventi ad impatto lieve, per cui è prevista solo una procedura semplificata, tra cui:
– incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
– realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
– interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
– interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
– interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
– interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
– installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
– adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
– interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
– demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
– realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
– verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
– demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’Allegato B sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.
Foto credit: Daniele Pieroni