L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida al Sismabonus con le novità introdotte dal Decreto Crescita.
Nella Guida “Sismabonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata, infatti, inserita l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate con rischio sismico 2 e 3.
Dal 2017 la detrazione era prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zona a rischio sismico 1.
Nella guida è stata, inoltre, inserita la novità per cui il contribuente che ha diritto alla detrazione per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori.
Sarà poi il fornitore ad essere rimborsato tramite un credito d’imposta, che potrà utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto a suoi fornitori di beni e servizi, che però a loro volta non potranno cedere ancora il credito.
L’agevolazione fiscale del Sismabonus è valida per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.
Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
In alcuni casi si beneficia di una maggiore detrazione:
– quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
– se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
– 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
– 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari.
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.