Ecobonus e Sismabonus: via allo sconto alternativo alla detrazione

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sconto alternativo alla detrazione Ecobonus e Sismabonus

Arriva dall’Agenzia delle Entrate il via ufficiale alla possibilità di chiedere all’impresa uno sconto alternativo all’Ecobonus e al Sismabonus. Si tratta del provvedimento attuativo dell’articolo 10 del Decreto Crescita.

La possibilità dello sconto alternativo è stata introdotta per stimolare gli interventi di riqualificazione degli edifici, ma ha sin da subito ricevuto molte critiche dal mondo imprenditoriale e politico, che hanno già presentato disegni di legge per la sua cancellazione.

Lo sconto

I contribuenti, beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

La scelta di questa opzione va comunicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che hanno diritto alle detrazioni all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito o in alternativa agli uffici utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia e allegato al provvedimento.

Lo sconto corrisponde alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo dello sconto, precisa il provvedimento, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura, recupererà il relativo importo in forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

Perché ciò avvenga il fornitore deve confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e dimostrare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo questa conferma può presentare il modello F24, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Infine, in alternativa, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È invece vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche.

Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione.

Foto credit: Thomas B.

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