I sistemi antifurto hanno diritto all’accesso al Bonus Mobili?

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Sistemi antifurto

L’installazione dell’impianto di allarme o di un dispositivo antifurto, in quanto rientrante nei lavori che danno diritto alla detrazione prevista per la ristrutturazione, può dare diritto al bonus mobili?

A questa domanda ha più volte risposto l’Agenzia delle Entrate, tramite circolari e tramite FiscoOggi, ma crea ancora molta confusione perché non sono pochi coloro che partono dal presupposto che tutti gli interventi agevolati dal Bonus ristrutturazioni attivino in automatico il Bonus mobili, dedicato all’acquisto di arredi.

La circolare 10/2014 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dispositivi antifurto possono beneficiare del Bonus mobili solo se per la loro installazione sono necessari interventi di edilizia.

La posta di FiscoOggi ha chiarito poi che generalmente non spetta l’agevolazione del Bonus mobili per interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali rientra l’installazione di un allarme.

C’è un eccezione: se l’adozione di misure di prevenzione impone interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, secondo quanto stabilisce il Dpr 380/2001.

Di conseguenza, le valutazioni che fanno scattare il riconoscimento della detrazione vanno effettuate caso per caso, verificando la tipologia degli interventi realizzati e non esiste una risposta unica.

Gli interventi che attivano il Bonus mobili

I lavori sulle unità immobiliari residenziali agevolabili con il “bonus ristrutturazioni” sono quelli relativi a:

– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; 

– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; interventi relativi alla realizzazione di parcheggi pertinenziali;

– lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; 

– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

La detrazione spetta per gli immobili residenziali in relazione ai lavori di:

– manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
– gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

La misura prevede una detrazione del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che abbia anche usufruito del bonus ristrutturazione. Per avere l’agevolazione è indispensabile, infatti, realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. 

Hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). 

Da novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di invio all’Enea anche dei dati relativi ad interventi che, pur non usufruendo dell’ecobonus, prevedono il conseguimento di un risparmio energetico; quest’obbligo riguarda anche gli elettrodomestici, in particolare: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

Foto credit: Neurolink

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