Superbonus: ecco a cosa fare attenzione per non perderlo

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Delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ecco a cosa bisogna fare attenzione.

Entro quale data bisogna effettuare i pagamenti per usufruire della super detrazione del 110%? La risposta arriva con la circolare 24/E/2020 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Tutto dipende dalla natura dei lavori da effettuare. Bisogna dunque stabilire se si sta parlando di interventi trainanti o di trainati.

Lavori trainanti o trainati. Le differenze

È bene chiarire innanzitutto quale sia la differenza tra una tipologia di lavoro e un’altra.

Si parla di interventi trainanti quando ci si riferisce ad opere di isolamento termico sugli involucri. Rientrano in questa categoria:

  • l cappotto termico;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e/o nelle singole unità immobiliari;
  • i lavori di messa in sicurezza antisismica rientrano in questa categoria.

Sono invece opere trainate tutte quelle eseguite insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Appartengono a questa categoria:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • il posizionamento di colonnine di ricarica per le automobili elettriche.

Per ottenere il Superbonus, scrive l’Agenzia delle Entrate, le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Mentre le spese per gli interventi trainati devono soddisfare due condizioni: essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Chi ha diritto e chi no al Superbonus

L’unica cosa da tenere sempre a mente è che comandano gli interventi trainanti.

Per cui come riportato nella circolare “se un contribuente ha sostenuto le spese per un intervento trainante, come il rifacimento del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, a marzo 2020, non ha diritto al Superbonus 110% perché in quel periodo la detrazione maggiorata non era ancora vigente.
Di conseguenza, non può beneficiare del Superbonus neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici, cioè interventi trainati, neanche se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’entrata in vigore del Superbonus, ad esempio a settembre 2020“.

Criterio di cassa e di competenza

Per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese bisogna rifarsi al criterio di cassa, cioè alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, spiega l’Agenzia, “un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021“.

Questo per quanto riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, invece, bisogna rifarsi al criterio di competenza.

Le spese devono essere imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Come pagare: il bonifico parlante

Nella circolare viene ribadito che i pagamenti delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, tranne gli importi dei corrispettivi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento applicano su tali bonifici una ritenuta d’acconto dell’8%. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.

Per il pagamento dei lavori che usufruiscono del Superbonus 110%, possono essere utilizzati i bonifici già predisposti ai fini dell’Ecobonus o del Bonus ristrutturazioni.

Foto di Ludovic Charlet

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