Come ottenere il Superbonus: parlano i commercialisti

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Una delle opzioni disponibili, oltre alla detrazione Irpef, per il Superbonus 110% è la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il quale, però, è richiesto il visto di conformità.

Per aiutare i professionisti a mettere a punto correttamente tutta la documentazione richiesta, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Il Superbonus 110%: check-list visto di conformità Ecobonus e Sismabonus”.

Un vademecum completo che tiene conto anche dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate. Documentazione necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Oltre al documento, i Commercialisti hanno messo a punto due check-list (Ecobonus 110% e Sismabonus 110%) per verificare il corretto espletamento di tutta la procedura.

Questi strumenti sono destinati ai commercialisti e agli altri professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ma sono un un ottimo termine di confronto per i progettisti alle prese con il Superbonus 110%.

Superbonus: ricapitoliamo

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (il Superbonus 110%).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

È possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Testo di riferimento: DLgs 9 luglio 1997, n. 241

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