Superbonus e bonus edilizi: il punto su novità e cambiamenti

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Durata e destinatari dei bonus, cessione del credito, visto di conformità e contratti collettivi. Le regole del Superbonus 110 e degli altri bonus casa cambiano ancora. L’Agenzia delle Entrate cerca di fare chiarezza con una circolare che contiene le ultime novità.

Sono passati due anni dall’introduzione del Superbonus 110 e degli altri incentivi alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico degli edifici. Due anni pieni di cambiamenti che hanno travolto sia gli addetti ai lavori che i contribuenti. Le ultime novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dai decreti emessi nei mesi scorsi: il Decreto Sostegni-ter, il Decreto Anti-frodi, il Decreto Energia e il Decreto Aiuti. Riguardano la durata e i destinatari del Superbonus, le regole per la cessione del credito, l’estensione del visto di conformità e l’introduzione dei contratti collettivi. Per fare un po’ di chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare omnibus che approfondisce gli ultimi aggiornamenti.

Durata e destinatari del Superbonus

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la durata del Superbonus introducendo però delle distinzioni tra i destinatari e le percentuali degli incentivi. Condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari potranno usufruire del Superbonus:

  • 110% fino al 2023;
  • 70% fino al 2024;
  • 65% fino al 2025.

Case unifamiliari e villette potranno accedere alla detrazione fiscale al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a patto che il 30% dei lavori sia completato entro il 30 settembre 2022. Per gli immobili di proprietà delle cooperative la scadenza del Superbonus 110 è fissata al 31 dicembre 2023.

Cessione del credito

La possibilità di usufruire delle detrazioni tramite sconto in fattura o cessione del credito è stata prorogata al 31 dicembre 2025. La cessione del credito è stata limitata a tre volte: la prima a favore di chiunque, le due successive soltanto a favore di soggetti qualificati. Con l’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi dovrà essere utilizzato un nuovo modello per la comunicazione di una delle due opzioni all’Agenzia delle Entrate. 

Visto di conformità

Il Decreto Anti-frode, in vigore da novembre 2021 per contrastare le frodi nate nell’ambito dei bonus edilizi, ha introdotto alcune novità importanti. Il visto di conformità, il documento che attesta che ci siano i presupposti che danno diritto alle detrazioni fiscali, è adesso obbligatorio per tutti i contribuenti, sia per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, sia per chi usufruisce del bonus nella dichiarazione dei redditi. 

L’Agenzia delle Entrate può intervenire per sospendere temporaneamente l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni del credito e verificarne la correttezza. 
Le regole del Decreto Anti-frode non si applicano agli interventi di edilizia libera e a quelli inferiori ai 10mila euro.

Introduzione dei contratti collettivi

Confermato l’obbligo dell’applicazione del CCNL del settore edilizio per tutti gli interventi superiori a 70.000 euro, anche nel caso in cui il contratto sia stipulato tramite un general contractor. Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture di esecuzione degli stessi e deve poi essere verificato dai soggetti incaricati di rilasciare il visto di conformità.

Fonti: Ediltecnico.it, Idealista.it, Lavoripubblici.it

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