L’Agenzia delle Entrate chiarisce in due circolari le condizioni in cui un contribuente può far inviare la dichiarazione da un soggetto diverso da chi ha rilasciato il visto
Per la dichiarazione dei redditi 2023, relativa all’anno di imposta 2022, occorre tenere fede alle circolari 14/E e 15/E firmate il 19 giugno 2023 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Entrambi i testi raccolgono i principali documenti di prassi relativi a detrazioni e deduzioni e forniscono indicazioni per l’apposizione del visto di conformità per il Superbonus.
Rispetto alla maxi-detrazione, il Fisco dichiara la possibilità per il contribuente di far inviare la dichiarazione dei redditi, in via telematica, da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità. Il visto è infatti obbligatorio per il beneficiario della detrazione sia quando usufruisce direttamente del bonus, sia quando ricorre alle opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito. Con la circolare 14/E le Entrate illustrano però le condizioni in cui il visto per il Superbonus non è obbligatorio.
Mancano al momento i dettagli relativi agli altri interventi edilizi. Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Verde, tra gli altri, non trovano spazio nelle due circolari pubblicate, ma si presume che saranno oggetto di uno specifico documento che verrà rilasciato più avanti.
Quando procedere tramite un soggetto terzo
Come specificato dalle Entrate, sono due le condizioni in cui il contribuente può far inviare la dichiarazione dei redditi 2023 da un altro soggetto abilitato. La prima si ha nel caso in cui il beneficiario intende usufruire direttamente del Superbonus come detrazione; la seconda condizione, invece, si verifica quando non sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione.
A questo proposito, si ricorda che il visto sull’intera dichiarazione esiste già dal 2014 ed è indipendente dal visto di conformità del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Secondo quanto indicato dalla Legge di Stabilità 2014 è necessario apporre il visto di conformità all’intera dichiarazione quando il contribuente risulta titolare di un credito d’imposta maggiore di 5 mila euro.
Il Fisco aggiunge poi che il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione sul visto di conformità del Superbonus, per esibirla in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Quando il visto di conformità non è obbligatorio
Già nel 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che il visto per il Superbonus non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il beneficiario invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro, che opera le trattenute Irpef);
- sussiste un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Date queste circostanze, il visto di conformità è obbligatorio se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf o se procede attraverso un commercialista.