Appalti, deroga possibile alla suddivisione in lotti

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Il subappalto in ambito di gare pubbliche è una pratica di per sé utile: permette l’accesso anche alle piccole e medie imprese a contesti nei quali altrimenti non riuscirebbero ad entrare. Per questo si applica la suddivisione in piccoli lotti funzionali.

La sentenza 2044 del Consiglio di Stato, emessa il 3 aprile 2018, ha messo in luce alcuni dettagli, forse non sempre chiari, del l’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici). È stato precisato, infatti, che è necessario che l’impresa appaltante motivi chiaramente la sua scelta, che potrà essere sindacabile nei limiti della ragionevolezza e in termini di proporzionalità.

La questione ha origine da un ricorso presentato contro il Tar Umbria che aveva annullato gli atti di una gara emessa dalla Provincia di Terni, quale Centrale di Committenza del Comune di Orvieto (Tr).

Su Ingegneri.info si legge che “Il bando aveva in oggetto il servizio di gestione e controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata ed impianti di risalita meccanizzata ed altri servizi accessori da svolgersi all’interno delle aree, dei parcheggi e degli immobili del Comune di Orvieto. Tutto per un importo (al netto IVA) annuo pari a euro 114.75,00; triennale euro 344.265,00, della durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il Tar Umbria ha infatti sottolineato che nell’affidamento di servizi eterogenei tra loro sarebbe necessario procedere per gare separate. Oppure si potrebbe suddividere la gara in lotti funzionali o prestazionali, ovviamente in conformità al settore dei servizi e delle forniture richieste. Sempre con il fine di garantire un adeguato livello di concorrenza.

Nel caso in esame, invece, i servizi erano disomogenei, erano incluse, infatti, nella stessa procedura di appalto: attività di presidio, videosorveglianza, attività di pulizia, odine e smaltimento rifiuti dei parcheggi di proprietà della stazione appaltante.

Solo gare separate, in questo caso, avrebbero potuto garantire l’apertura alla concorrenza e dunque l’economicità delle stesse nella misura più ampia possibile.

I giudici hanno rilevato, però. che l’oggetto di appalto non è la “vigilanza e custodia”, bensì la “gestione e controllo delle attività di funzionamento” delle aree di sosta automatizzate e degli impianti di risalita.

Va da sé che in questo modo cade “l’assoluta disomogeneità” dei servizi oggetto di affidamento unitario, che secondo il Tar rendeva necessaria un’unica gara suddivisa in lotti.

I Giudici hanno pertanto escluso che la disciplina di gara contestata possa produrre effetti restrittivi della concorrenza in danno alle microimprese, piccole e medie imprese, stante il valore economico oggettivamente modesto dell’appalto (€ 344.265,00 nel triennio), e hanno affermato che il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili.

“La deroga al principio della suddivisione in lotti, quindi, può essere praticata con una decisione adeguatamente motivata ed esprime una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in riferimento ad appalti di grosse dimensioni di elevato importo economico”.

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