Bonus edilizi e cessione del credito: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sulla cessione del credito, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti Aiuti e Aiuti-bis. La circolare n.33/E, pubblicata il 6 ottobre 2022:

  • definisce le responsabilità del fornitore e del cessionario;
  • spiega il funzionamento della cessione dei crediti ai correntisti;
  • precisa come gestire eventuali errori o ritardi nella comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito.

Responsabilità solidale di fornitore e cessionario 

L’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, sempre a condizione che siano stati acquisiti correttamente visti, attestazioni e asseverazioni. La responsabilità solidale scatta, per esempio, in caso di omissioni macroscopiche ed errori evidenti, come l’assenza di uno dei documenti richiesti o asseverazioni relative ad immobili diversi da quelli oggetto di intervento. Si parla di dolo quando il cessionario era consapevole dell’inesistenza del credito e nonostante ciò abbia operato la cessione del credito e la compensazione tramite modello F24.

Cessione dei crediti ai correntisti

Il correntista che acquista il credito non è tenuto a effettuare l’istruttoria già svolta dalla banca cedente per l’acquisto del credito. La banca dovrà però consegnare al cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato la necessaria diligenza al momento dell’acquisto del credito. Per il cessionario, quindi, scatterebbe la “colpa grave” solo nel caso in cui l’acquisto del credito non fosse accompagnato dalla documentazione della banca.
Resta il divieto per il correntista cessionario di operare ulteriori cessioni.

Errori o ritardi nella comunicazione della cessione del credito

Chi opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, rispettando scadenze e formalità stabilite. Cosa succede in caso di errori o ritardi?
Chi commette un errore può trasmettere un’altra comunicazione all’AE entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Se questo termine è scaduto, esistono tre possibilità:

  1. se il credito non è ancora stato accettato, il cessionario può rifiutarlo e il cedente può comunicare una nuova cessione;
  2. se il credito è stato accettato, ma nella comunicazione sono presenti soltanto errori formali, il credito può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto, a condizione che il cedente invii all’AE una nota di segnalazione;
  3. se il credito è stato accettato, ma la comunicazione presenta errori sostanziali, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito.

A questo link, il testo integrale della circolare n.33/E.

Fonti: Edilportale.com, Informazionefiscale.it

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