La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al DL Sostegni Bis per mitigare il caro prezzi dei materiali da costruzione.
L’aumento dei prezzi dei materiali edili causato dalla pandemia continua a mettere in ginocchio le imprese italiane, per le quali costruire non è mai costato così tanto.
Il settore edilizio, che ancora oggi vive gli effetti della crisi del biennio 2007-2008, si è trovato ad affrontare negli ultimi mesi uno scenario complesso causato dal Covid-19 e caratterizzato dall’impennata dei prezzi di metalli, plastiche, calcestruzzo e bitumi.
L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (Ance) aveva già evidenziato i rincari più evidenti: basti pensare, ad esempio, che nel periodo tra novembre 2020 e aprile 2021 il prezzo del tondo per cemento armato è aumentato del 117%.
Il Governo italiano sembra aver incontrato non poche difficoltà nel trovare una soluzione che mettesse tutti d’accordo, almeno fino all’emendamento al decreto Sostegni Bis: questo, infatti, sta incontrando consensi da parte di tutti i gruppi parlamentari.
Il provvedimento ha come obiettivo quello di venire in soccorso alle aziende appaltatrici di opere pubbliche, introducendo un meccanismo di compensazione che sia capace di alleviare l’aumento dei prezzi dei materiali e di evitare ritardi nella realizzazione delle suddette opere.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) si occuperà, quindi, di rilevare entro il 31 ottobre 2021 tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% dei prezzi dei principali materiali da costruzione.
La compensazione verrà poi determinata applicando le variazioni rilevate alla quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno dello stesso anno.
Nel caso di variazione in aumento, l’appaltatore dovrà presentare un’istanza di compensazione alla Stazione Appaltante di riferimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
Per procedere alla compensazione, ogni Stazione Appaltante potrà utilizzare:
- le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto, ma fino a un limite del 50%;
- le risorse che derivano da ribassi d’asta per cui non è prevista un’altra destinazione;
- le risorse residue che sono relative ad altri interventi ultimati di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali è stato eseguito il collaudo e sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione.
Nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti, sarà possibile attingere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito dal Mims.
L’accesso al Fondo, per cui sono stati stanziati 100 milioni di euro, sarà regolamentato da un decreto apposito al fine di garantire pari condizioni a piccole, medie e grandi imprese.