Cedere il credito per la riqualificazione energetica in condominio

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con il Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016 le regole per consentire ai contribuenti della “no tax area” di usufruire dell’ecobonus 65% attraverso la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno eseguito lavori, come parte del pagamento dovuto.

La possibilità della cessione del credito è contemplata solo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per i quali è prevista la detrazione dell’imposta lorda del 65%.

I contribuenti della “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef, normalmente non potrebbero beneficiare dell’agevolazione, la cessione del credito, invece, apre loro questa possibilità facendo valere la cessione come parte del pagamento da loro dovuto in base alle tabelle millesimali di ripartizione delle spese di condominio.

Per sfruttare questa possibilità è necessario far deliberare questa scelta all’assemblea condominiale in sede di riunione per approvazione degli interventi o comunicarla al condominio perché la inoltri ai fornitori, che a loro volta devono confermare l’accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo.

Il condominio, inoltre, deve poi comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite canale Entratel o Fisconline ed entro il 31 marzo 2017, una comunicazione telematica che contenga:
– il totale della spesa sostenuta nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
– l’elenco dei bonifici effettuati;
– il codice fiscale dei condòmini che hanno optato per la cessione del credito e l’importo del credito di ciascuno;
– il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

I fornitori possono utilizzare il credito ricevuto come compensazione in 10 rate annuali di pari importo dal 10 aprile 2017.
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Positivo che siano uscite, seppur in ritardo, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento” questo il commento di Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera, pubblicato da edilportale.com.

Insoddisfazione dimostra, invece, il commento, pubblicato anch’esso da edilportale.com, di Renovate Italy, associazione che raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia: “Gli interventi di riqualificazione più estesi e più costosi soffrono il problema dell’incapienza fiscale dei destinatari dell’ecobonus. Questi, infatti, usufruiscono dell’incentivo solo se devono pagare abbastanza IRPEF cui scomputare la detrazione fiscale del 65%”.

In questo modo, secondo l’analisi dell’associazione, si è semplicemente trasferito il problema dell’incapienza fiscale da chi commissiona gli interventi a chi li realizza, che potrebbe avere un problema di capienza fiscale addirittura maggiore di quello dei propri clienti. A loro, infatti, verrà drenata liquidità per importi rilevantissimi, senza alcuna certezza di poter recuperare le rate in un futuro che, in una logica da impresa, è lontanissimo.

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