Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus e altre agevolazioni

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L’agenzia delle Entrate ha inviato una circolare con importanti chiarimenti sul mosaico di agevolazioni in edilizia previste dalla Legge di Stabilità 2016. IRES, IRAP e IRPEF per le persone fisiche sono i temi approfonditi in particolare dalla circolare n. 20 dello scorso 18 aprile.

• Detrazione Irpef dell’iva per case di classe energetica A o B
Il chiarimento più importante riguarda l’Iva pagata per l’acquisto di un immobile di classe energetica A o B da un’impresa, effettuato entro il 31 dicembre 2016: la detrazione è del 50% dall’Irpef è valida non solo per gli edifici nuovi, ma anche per quelli ristrutturati. L’agevolazione, suddivisa in dieci rate costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove mesi successivi, prevede anche la pertinenza, a condizione però che l’acquisto sia contestuale all’unità abitativa.

La nota chiarisce, poi, che l’espressione “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento” comprende non solo l’impresa costruttrice dell’immobile, ma è da intendersi nel “senso ampio di impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici”, come si legge nella circolare stessa.

Il beneficio non è circoscritto all’acquisto della prima casa, ma include tutti gli acquisti purché sia rispettato il vincolo della destinazione residenziale e della classe energetica A o B. Non sono esclusi nemmeno gli immobili di lusso.

• Cumulabilità delle agevolazioni
La Legge di Stabilità non vieta, inoltre, che la detrazione sia cumulata con altre agevolazioni IRPEF. Chi, quindi, acquista un’unità immobiliare dentro un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione, può beneficiare anche della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni, ad esempio.

Tuttavia, per il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione del 50% dell’Iva.

• Ecobonus condominio, la cessione del credito
Per quanto riguarda, invece, la cessione del credito per la riqualificazione energetica del condomini, viene chiarito che il credito ceduto al fornitore a titolo di pagamento ha le stesse caratteristiche della detrazione ceduta, quindi può essere utilizzato dal fornitore che lo riceve, in compensazione in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.
La quota non fruita nell’anno non può essere rimborsata, ma utilizzabile negli anni successivi.

• Domotica
Nel caso invece dell’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo degli impianti di riscaldamento, viene specificato che i dispositivi che rientrano nella detrazione del 65% devono mostrare i consumi energetici attraverso canali multimediali, fornire dati periodici e consentire accensione, spegnimento e programmazione da remoto. Per questo tipo di dispositivi l’agevolazione fiscale è prevista anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

• IACP
La proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici vale anche per gli Istituti Autonomi Case Popolati (IACP), per gli interventi effettuati nel corso del 2016 su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Foto credit: Romana Klee

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