Concessione edilizia e permesso di costruire: facciamo chiarezza

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Concessione edilizia e permesso di costruire: facciamo chiarezza
Foto di Bruno Coelho via Canva

Oggi, il permesso di costruire è un’evoluzione di quella che nel secolo scorso era chiamata “concessione edilizia”. Tra le due autorizzazioni ci sono però delle differenze: vediamo quali

In molti documenti storici e pratiche edilizie dei primissimi anni Duemila si parla ancora di concessione edilizia. Questa espressione fa riferimento all’autorizzazione necessaria per l’avvio dei lavori di costruzione o di interventi di trasformazione di fabbricati esistenti.

Oggi, però, la concessione edilizia non è più in vigore. O meglio, con l’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr n. 380/2001), è stata sostituita dal permesso di costruire (PdC). L’impianto di base è rimasto pressoché invariato, ma sono state apportate alcune modifiche per semplificare la procedura nel suo insieme.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funziona questa autorizzazione; ma prima, un veloce approfondimento sullo sviluppo della normativa.

Indice

L’evoluzione del permesso di costruire, in breve

Ancora prima della concessione edilizia, la Legge Urbanistica 1150/1942 aveva introdotto la licenza edilizia. Questa autorizzazione era abbastanza semplice e veniva rilasciata solo verificando il diritto di proprietà sul terreno edificabile e l’aderenza delle norme locali, senza oneri

Nel 1977 la Legge Bucalossi ha presentato la concessione edilizia, ottenibile pagando gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Fino al 1997 l’autorizzazione era data solo dal Sindaco, ma poi le competenze furono estese anche ai funzionari comunali dirigenziali.

Nel 2001, la concessione edilizia è stata sostituita dal permesso di costruire. Anche questo viene rilasciato dal Comune in cui vengono eseguiti i lavori e richiede il pagamento di una somma per coprire gli oneri di costruzione. A differenza della concessione, la procedura del permesso di costruire ha integrato anche:

  • il meccanismo del silenzio-assenso: se l’amministrazione che deve rilasciare il permesso di costruire non risponde nei tempi previsti, il mancato pronunciamento equivale a un’autorizzazione tacita;
  • il superamento dell’obbligo di parere della commissione edilizia: in questo modo si riducono i tempi burocratici, perché non è più necessario sottoporre tutti i progetti alla commissione (tranne nei casi di progetti complessi o di rilevanza pubblica).

Il permesso di costruire permette così di snellire i procedimenti amministrativi, eliminando passaggi non essenziali, e migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Per quali lavori serve il permesso di costruire?

Il PdC è necessario, come si legge nell’articolo 10 del TUE, per gli “interventi di trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio”. Con questa dicitura si intendono i lavori di:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi che generano un’opera del tutto o in parte diversa da quello originaria, incidendo sulla volumetria complessiva dell’edificio.

Come si vede, l’elenco non comprende la manutenzione ordinaria, che rientra nel novero dell’edilizia libera. Per le costruzioni provvisorie o mobili, invece, l’autorizzazione è necessaria quando questi lavori danno origine a un aumento di volume.

In generale, è bene valutare un intervento edilizio nel suo insieme, quindi nella sua capacità di incidere sullo stato originario dei luoghi. I singoli lavori potrebbero infatti non richiedere il permesso di costruire, con il rischio di commettere un illecito edilizio.

Specifiche e tempi di rilascio

Il Comune rilascia il permesso di costruire al proprietario dell’immobile, o comunque a chi abbia il titolo per poter richiedere l’autorizzazione. Il certificato:

  • è irrevocabile; 
  • è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa; 
  • non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio;
  • non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Il permesso di costruire va rilasciato dai dipendenti comunali entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Eventuali difformità e richieste di integrazione devono essere segnalate entro 60 giorni. Il richiedente avrà poi 15 giorni per consegnare i documenti mancanti e integrare la domanda. Se il Comune non si esprime entro i termini fissati, e in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, vale il meccanismo del silenzio-assenso.  

Veduta area di case in un paesaggio rurale
Foto di STORYTELLER via Canva

Il termine per l’inizio dei lavori non deve superare un anno dal rilascio del titolo, mentre quello entro cui l’opera deve essere completata non può andare oltre i tre anni dall’inizio dei lavori.

Se i termini della concessione edilizia sono scaduti, non sarà più possibile completare la parte ancora mancante dell’opera e non saranno ammesse modifiche al progetto. Per concludere gli interventi, bisognerà ottenere una nuova autorizzazione (tranne se si è ottenuta una proroga prima della data di scadenza).

Quanto costa il PdC?

Il rilascio del permesso di costruire ha un costo variabile che dipende dalle dimensioni dell’immobile e dall’entità dell’intervento da eseguire, qualsiasi sia la tipologia. La spesa totale si calcola considerando anche i seguenti fattori:

  • costi burocratici, inclusi bolli, imposte e registrazioni;
  • oneri di urbanizzazione e di costruzione, calcolati secondo una scala ogni 10 metri quadri;
  • parcella del professionista che svolge le verifiche necessarie. 

L’articolo 17 del TUE definisce i casi in cui è prevista l’esenzione totale del contributo al Comune. Questi sono:

  • gli interventi nelle zone agricole;
  • i lavori di ristrutturazione e ampliamento in edifici unifamiliari, ma se in misura inferiore al 20%;
  • gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse realizzate dagli enti istituzionali competenti;
  • le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
  • gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti a seguito di pubbliche calamità;
  • i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia; o alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Per l’edilizia abitativa convenzionata, anche relativa a edifici esistenti, invece, il contributo è ridotto solo alla quota degli oneri di urbanizzazione. In questo caso il titolare del permesso di costruire deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione in accordo con l’articolo 18 del Testo Unico dell’Edilizia.

Nel tempo, l’evoluzione della normativa sul permesso di costruire ha permesso di coniugare il rispetto delle regole urbanistico-edilizie con la semplificazione delle procedure. Per questo motivo, il PdC è un elemento fondamentale per chiunque voglia realizzare interventi urbanistici, garantendo al contempo trasparenza e tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Fonti:

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