Dall’Agenzia delle Entrate le nuove disposizioni sull’applicazione del contratto collettivo nel settore edile
La Circolare n 19/E del 27 maggio 2022 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha sancito l’obbligo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le attività agevolate dai bonus edilizi.
Ciò significa che per usufruire delle detrazioni fiscali occorre adesso attenersi ai CCNL del settore edile, ovvero quei documenti attraverso cui le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono le regole alla base del rapporto di lavoro.
Secondo il nuovo provvedimento, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture di esecuzione degli stessi e deve poi essere verificato dai soggetti incaricati di rilasciare il visto di conformità.
Scopo della Circolare è quello di garantire condizioni di lavoro adeguate, fornire indicazioni per non perdere gli incentivi e fare il punto sulle modifiche normative più recenti.
Dalla Legge di Bilancio 2022 con le prime misure antifrode, esplicitate poi nel Correttivo, fino al Decreto Aiuti: il documento di AdE si presenta come un vademecum per imprese e contribuenti, con poche rilevanti novità.
Contratto collettivo: quando vale l’obbligo
La normativa impone l’obbligo del contratto collettivo rispetto agli atti di affidamento stipulati a partire dal 27 maggio 2022 ed è da applicare agli interventi iniziati dopo tale data.
Non sono inclusi nelle agevolazioni fiscali tutti i lavori svolti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle specifiche associazioni datoriali e sindacali.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce inoltre che i CCNL di riferimento per l’edilizia sono:
- F012, che ha assorbito i precedenti F011 e F016;
- F015;
- F018, che ingloba anche il contratto collettivo F017.
L’obbligo riguarda unicamente le imprese con lavoratori dipendenti ed esclude le attività svolte da imprenditori individuali che si avvalgono di collaboratori familiari o di soci che operano in una modalità diversa da quella del lavoratore dipendente.
Bonus edilizi: quali sono e quando decadono
La Circolare chiarisce l’ambito di applicazione del contratto collettivo e delinea i bonus edilizi interessati dall’obbligo, che sono:
- Superbonus 110%;
- Bonus ristrutturazioni;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Bonus facciate;
- Bonus barriere architettoniche;
- Bonus mobili;
- Bonus verde.
Sono inclusi anche gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro e l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Per il Bonus mobili la detrazione spetta solo quando nell’atto di affidamento dei lavori di ristrutturazione sia indicato, dove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione del contratto collettivo del settore edile.
L’obbligo fa riferimento sia ai contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi, sia a coloro che ricorrono alle opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito in quattro passaggi.
Al committente è demandato il compito di verificare che nell’atto di affidamento siano riportati i contratti collettivi applicati dall’impresa: in caso contrario, la sanzione comporta la perdita dei bonus edilizi.
Se l’indicazione è presente nell’atto di affidamento, l’impresa può continuare a godere degli incentivi anche nel caso in cui, per errore, dovesse mancare la nota sul contratto collettivo nelle fatture emesse sull’esecuzione dei lavori.
Il committente può riparare alla mancanza presentando in sede di richiesta del visto di conformità una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale viene attestato il contratto collettivo relativo all’esecuzione dei lavori e alla stessa fattura.
I lavori soggetti all’obbligo
L’indicazione del CCNL è valida per gli interventi che hanno un valore complessivo superiore a 70 mila euro. Considerando solo le opere che possono usufruire dei bonus edilizi, l’imposizione riguarda i cantieri temporanei o mobili per i lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee realizzate in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese anche le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati impiegati nell’attività edili o di ingegneria civile.
La Circolare n. 19/E dichiara che il nuovo adempimento resta in vigore anche quando i lavori sono oggetto di subappalto o il contratto di affidamento è stipulato tramite un general contractor, un appaltatore generale (persona fisica o società giuridica) che viene interpellato dal committente finale per ottimizzare i processi di costruzione.
Fonti: Edilportale, Teknoring, Informazione Fiscale