Il provvedimento impone nuove condizioni anche alla cessione del credito, valida per tre passaggi solo a banche e assicurazioni.
Il decreto legge n.13/2022 servirà a sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi, che è stato rallentato dalle indagini sulle truffe perpetrate sfruttando le agevolazioni fiscali.
La spesa totale dei crediti inesistenti dichiarati per interventi fittizi che sono stati individuati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ammonta a circa 4,4 miliardi di euro: “Un quadro preoccupante”, come l’ha definito il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in un’intervista al Sole 24 Ore.
Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate i bonus più utilizzati per frodare lo Stato sono stati il Bonus Facciate (46%), l’Ecobonus (34%), Bonus Locazioni (9%), Sismabonus (8%) e in ultimo il Superbonus (3%).
Dopo la stretta del Decreto Sostegni Ter, che aveva bloccato il mercato dei crediti ceduti, il Correttivo Antifrodi intende spingere nuovamente la circolazione dei crediti, seppur con delle nuove clausole.
Cessione del credito in tre passaggi e stop alla frammentazione
Il decreto interviene a rassicurare i professionisti del comparto edile, preoccupati dalla possibilità di veder ancora paralizzati gli investimenti e l’occupazione delle imprese, insieme alle prospettive di ripresa dell’intero settore.
La novità più importante riguarda proprio l’abrogazione del discusso art. 28 del Decreto Sostegni Ter, responsabile della limitazione ad una sola cessione del trasferimento di crediti fiscali per l’utilizzo dei bonus edilizi.
La sua abolizione va a modificare direttamente anche l’art. 121 del Decreto Rilancio, dedicato alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, e fa sì che adesso i crediti corrispondenti ai bonus edilizi potranno così essere ceduti per un massimo di tre volte.
Il Correttivo Antifrodi, tuttavia, impone che le cessioni successive alla prima debbano essere effettuate solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Non saranno inoltre consentite le cessione parziali dopo la prima comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate. Per impedire che il credito venga frazionato, questo verrà definito da un codice identificativo univoco che bisognerà presentare anche nelle comunicazioni delle eventuali cessioni future.
Questo “bollino” applicato ai crediti fiscali è una certificazione che permette di risalire sempre a chi ha fatto la domanda per il beneficio e alla relativa documentazione, con controllo preventivo del Fisco.
Tale disposizione sarà possibile per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. La regola delle tre cessioni, invece, è già applicabile – ma bisogna attendere un aggiornamento al software della stessa Agenzia.
Le sanzioni per i professionisti
Il provvedimento avanza una serie di modifiche che riguardano anche le sanzioni ai tecnici, l’assicurazione professionale e alcune disposizioni relative al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – ovvero il contratto stipulato a livello nazionale grazie a un accordo tra i sindacati, le organizzazioni dei lavori dipendenti e quelle rappresentative dei datori di lavoro.
Il Correttivo Antifrodi inasprisce le sanzioni penali per chi commette una truffa e attribuisce una responsabilità penale specifica per chi redige asseverazione false, professionisti tecnici inclusi.
I professionisti sono da adesso chiamati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento per cui sono previste delle attestazioni. Il massimale indicato nel documento dovrà essere pari all’importo dell’intervento.
Informazioni false e omissioni circa i requisiti tecnici del progetto saranno punite con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 50 mila a 100 mila euro. La pena potrà essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Contratti collettivi e visto di conformità
Il DL n.13/2022 introduce anche nuove misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, potranno ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Nello specifico si tratta dei lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, realizzate in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali – comprese anche le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e di bonifica e sistemazione forestale – solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori sopra indicati.
L’applicazione del contratto collettivo dovrà essere indicata nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Queste informazioni sono adesso fondamentali per poter rilasciare il visto di conformità.