E’ ormai in vigore dal 21 agosto il Decreto del Fare per il rilancio dell’economia, Legge 98/201. L’articolo 30 è dedicato alle semplificazioni per l’edilizia, tra i settori più fortemente colpiti dalla crisi. Una guida, realizzata e diffusa dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è disponibile on line per cittadini e imprese per la diffusione di strumenti e diritti.
Questi i punti chiave della nuova legge in materia di edilizia:
• Semplificazione degli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici: a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, sarà possibile effettuarli tramite Scia, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire.
• Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato: negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non sarà più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.
• Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori: previa comunicazione dell’interessato, potranno essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013.
• Eliminazione del silenzio-rifiuto dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici: per garantire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti, qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
• Certificato di agibilità parziale: potrà essere richiesto ancor prima del completamento dell’opera nel rispetto di determinate condizioni.
• Attestazione di agibilità: in alternativa al certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
• Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni: l’interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo sportello unico, che provvederà all’acquisizione degli stessi.
• Semplificazioni in materia di DURC: la validità passerà da 90 a 120 giorni. Il documento dovrà essere richiesto solo per le fasi fondamentali del contratto e potrà essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
• Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico: esisteranno modelli e procedure semplificati “su misura” per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, fermi restando i livelli di tutela sostanziale.
• Cantieri temporanei e mobili: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
• Semplificazioni in materia di DUVRI: nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali il datore di lavoro potrà, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
Foto credit: Cristiano Cani