Direttore dei lavori: dal 30 maggio nuove disposizioni su compiti e funzioni

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che regola le funzioni del direttore dei lavori. Dalla sua entrata in vigore, il 30 maggio, gli articoli dal 178 al 2010 del vecchio regolamento, Dpr 207/2010, saranno abrogati.

Rispetto alle bozze precedenti sono state eliminate le condizioni di incompatibilità che vietavano al direttore dei lavori di accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore a partire dal momento dell’aggiudicazione dell’appalto fino all’approvazione del certificato di collaudo.

Molte le introduzioni oggetto di dibattito come l’obbligo di avere una contabilità computerizzata, la disciplina delle varianti in corso d’opera, e alcune precisazioni riguardo al rapporto con il coordinatore della sicurezza quando questo non coincide con il direttore dei lavori.

La bozza precedente, passata al vaglio del Consiglio di Stato, stabiliva alcune condizioni di incompatibilità nelle quali il direttore dei lavori non avrebbe dovuto trovarsi.

Nel testo andato in Gazzetta, invece, il comma che disciplinava le incompatibilità è stato cancellato. La motivazione? “Dalla disciplina delle incompatibilità derivano «limitazioni soggettive» e quindi l’argomento deve essere trattato attraverso una legge e non mediante un Dm, aveva detto il Consiglio di Stato”, come riporta Mariagrazia Barletta dalle pagine di Professione Architetto.

Insomma si conferma la piena autonomia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori rispetto al direttore dei lavori e vengono rese più indipendenti le figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

E viene specificato che se questi due ruoli non coincidono il coordinatore «assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia».

Rimane valido, invece, l’articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165 del 30 marzo 2001, secondo il quale gli ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per una Pubblica amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica amministrazione svolta con questi poteri.

 

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