Oggi è l’ultimo giorno a disposizione per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione del credito Ecobonus per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari.
La scadenza è relativa al credito ceduto corrispondente esclusivamente alla detrazione per le spese già effettuate su singole unità immobiliari sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per gli interventi di risparmio energetico “qualificato”, ossia quelli per cui è prevista la detrazione al 50% e al 65%.
Dal 1º gennaio 2018, infatti, i contribuenti beneficiari dell’Ecobonus su singole unità immobiliari possono cedere il credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante. La cessione può essere fatta al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Possono cedere il credito i contribuenti Irpef e Ires, beneficiari dell’ecobonus. Gli “incapienti”, ossia pensionati, lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che hanno una imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti da lavoro dipendente possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari. Possibilità non prevista al contrario per i “capienti”, ovvero i contribuenti che possono fruire della detrazione in quanto tenuti al versamento delle imposte.
La trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve essere portata a termine entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. Esclusivamente per le spese del 2018 la scadenza è, appunto, quella del 12 luglio 2019.
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La comunicazione deve essere fatta tramite i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia: Entratel o Fisconline. Occorre indicare la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa.
Bisogna riportare anche i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.
La comunicazione si può presentare anche direttamente agli uffici territoriali, utilizzando l’apposito modello. Il modulo può anche essere inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritto con firma digitale o autografa, ma in quest’ultimo caso, va allegato un documento d’identità del firmatario.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Per questo è importante che il cessionario verifichi che nel proprio “Cassetto fiscale” che il credito d’imposta gli è stato attribuito: nella propria area riservata, infatti, sono visibili le informazioni sull’accettazione del credito, dopo la quale egli potrà utilizzarlo.
Con le stesse funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.
Se il fornitore non cede il credito ricevuto, totalmente o parzialmente, l’importo va ripartito in 10 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.