Ecobonus e Sismabonus, dall’Agenzia delle Entrate le regole per cederli

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti che fissano le regole per la cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi di miglioramento delle condizioni antisismiche.

I provvedimenti, pubblicati da professionearchitetto.it, prevedono che la cessione del credito per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per i condòmini, non necessariamente incapienti, a condizione che siano beneficiari della detrazione d’imposta, sia prevista per:

interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Per questa tipologia di interventi la detrazione è del 70%;

interventi sulle parti comuni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con una detrazione pari al 75%;

interventi antisismici sulle parti comuni degli edifici condominiali con miglioramento di una o più classi di rischio sismico (detrazioni del 75% o dell’85%);

Possono ricevere la cessione del credito:
– i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
– persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Sono esclusi istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Per cedere il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condòmino deve comunicare all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore entro il successivo 28 febbraio comunica poi i dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare. Nei condomini in cui non è la figura dell’amministratore, un condòmino può essere incaricato per l’adempimento di tutte le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione, ovvero ripartendolo in cinque quote annuali nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci per i lavori di riqualificazione energetica.

Ulteriori novità potrebbero arrivare a breve con la legge di conversione della cosiddetta “Manovrina, che prevede per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la possibilità per i soggetti della no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di trasferire la detrazione fiscale non solo ai fornitori e ai privati non fornitori, ma anche a istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Foto credit: em_diesus

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