La verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore, di un professionista o di una ditta operanti nel settore edile, è un’incombenza molto complessa a carico del committente dell’opera edile, che spesso la sconosce.
La normativa a cui si riferisce è l’Allegato XVII del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, che ha l’obiettivo di fare eseguire le operazioni edilizie richieste dal committente solo da chi abbia effettivamente le adeguate capacità per ridurre la possibilità di incidenti.
Vediamo cosa è tenuto a verificare il committente o il responsabile dei lavori prima di un affidamento, secondo quanto riassunto da ediltecnico.it:
• l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dell’impresa o lavoratore autonomo, con funzione sociale, tipologia di lavorazioni possibili ed eventuali abilitazioni speciali;
• il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa (adempimento non dovuto nel caso di lavoratori autonomi);
• la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti tutti i pagamenti effettuati nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Cassa Edile sia per le imprese, che per i lavoratori autonomi;
• il rilascio di una dichiarazione da parte delle imprese circa la non sospensione o altri provvedimenti interdittivi;
• la conformità delle macchine e attrezzature da lavoro per i lavoratori autonomi;
• l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione e la formazione e l’idoneità sanitaria ove espressamente previsti, sempre per i lavoratori autonomi;
• la dichiarazione di organico medio annuo delle imprese.
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