Estintori obbligatori e misure di sicurezza specifiche legate all’altezza dei singoli condomini.
Cambia il Codice di prevenzione incendi: il D.M. 24 novembre 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, modifica l’Allegato 1 del D.M. 3 agosto 2015 con nuove definizioni, strategie e regole tecniche verticali (decreti ministeriali ad hoc per le singole attività).
La normativa antincendio interviene per monitorare le condizioni di sicurezza e il rispetto degli obblighi di manutenzione, allo scopo di:
- limitare la probabilità di estensione degli incendi che si sviluppano nelle abitazioni private;
- evitare la propagazione delle fiamme da una facciata alle altre, nei casi in cui l’incendio proviene dall’esterno;
- scongiurare la caduta di parti di facciata che possono danneggiare cose e persone.
L’approvazione del documento, slittata più volte a causa dello stato di emergenza, introduce regole e misure volte a salvaguardare soprattutto i condomini.
Gli edifici di nuova costruzione e già esistenti sono adesso tenuti a rispettare i termini e gli adempimenti elencati nel Decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con alcune differenze legate alla specifica altezza del palazzo.
Obbligo estintori per l’edilizia civile
Al fine di migliorare le strategie di prevenzione e gestione del rischio, la normativa antincendio dichiara obbligatorio installare gli estintori nelle aree comuni dell’edificio e in numero adeguato alle dimensioni dello stesso.
L’imposizione non interessa però tutte le tipologie di palazzo e viene estesa solo a quelli che superano i 24 metri di altezza e che dispongono di autorimesse, centrali termiche e depositi GPL.
Gli estintori, quando obbligatori, devono essere collocati nelle zone di maggiore criticità, assicurandosi anche che siano facilmente raggiungibili in caso di pericolo.
Ad ogni condominio le sue regole
Il provvedimento differenzia gli adempimenti in base all’altezza della struttura: più l’edificio è alto, più severi sono gli interventi richiesti per informare i condomini dei rischi e prevedere piani di evacuazione adatti.
Nello specifico:
- per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri è necessario individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza, che di prevenzione quotidiana; la normativa deve essere comunicata ai condomini con avvisi in bacheca o messaggi via email;
- per le strutture da 24 fino a 54 metri sono obbligatorie la pianificazione della fuga in caso di emergenza, da affiggere in bacheca, e la valutazione del rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in caso di modifiche strutturali all’edificio come lavori di isolamento termico e acustico delle facciate;
- i condomini tra i 54 e gli 80 metri, oltre alle misure precedenti, dovranno installare obbligatoriamente degli impianti di segnalazione manuale e di allarme anti-incendio di tipo ottico e acustico;
- per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutti gli adempimenti già visti, in aggiunta ad altre regole gestionali in caso di emergenza.
Condizioni e scadenze
La normativa antincendio specifica che le nuove regole si applicano alle attività progettate a partire dal 1° gennaio 2022 ed esclude tutti gli interventi programmati prima di questa data.
Se pensati successivamente all’entrata in vigore del decreto, i lavori potranno essere svolti anche su edifici di civile abitazione esistenti. È importante però che questi siano già soggetti a opere di adeguamento e ristrutturazione, come la realizzazione e il rifacimento delle facciate per almeno il loro 50%.
Nel rispetto di tutte le condizioni fin qui elencate, il termine ultimo per mettere a norma l’edificio secondo le nuove misure è il 30 giugno 2022.