Nuove norme per progettazione antincendio

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio, che entreranno in vigore il 18 novembre.
Le nuove norme riguarderanno solo attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura e il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici e altre attività simili, ma non saranno applicate ad edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi.

Al momento dell’entrata in vigore del decreto, le novità saranno valide sia per le nuove realizzazioni che per gli edifici esistenti. In caso di interventi di ristrutturazione, specifica il decreto come riporta Lavoripubblici.it, “ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

I professionisti potranno scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e procedimento in deroga. Nel primo caso si tratta di soluzioni progettuali d’immediata applicazione nei casi specifici, che permettono il raggiungimento del collegato livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche. Nelle soluzioni alternative, invece, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi. In quelle in deroga, a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

 

Foto credit: Elentir

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