Nuovo Codice Deontologico per gli architetti

2179

Sarà in vigore da domani, 1 novembre 2013, il nuovo Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti junior e pianificatori junior italiani.
Un Codice innovativo, completo e comprensibile per tutti, soprattutto per i giovani neoiscritti, secondo quanto dichiarato dal Cnappc.

“La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio” si legge nel preambolo. “Con la sua attività, l’Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. L’Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l’assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tengaconto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell’utente finale.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, l’Architetto ha il dovere di conservare lapropria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.
Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che l’Architetto curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali èsvolta l’attività, in modo da comprendere l’ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.
Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all’Architetto.”

Tra le novità introdotte, si allarga la sfera dell’illecito disciplinare che ingloba: la mancata comunicazione dell’indirizzo Pec al proprio Ordine, l’omesso pagamento, anche di una sola annualità, del contributo d’iscrizione e il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento continuo.
L’architetto, inoltre, è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti che, pur non riguardando l’attività professionale, si riflettono sulla sua reputazione di professionista oppure sull’immagine della categoria. Ogni iscritto è anche tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio di disciplina, fatti di cui è a conoscenza e che basterebbero ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un collega.

Il Codice si sofferma anche sul compenso, andando oltre l’enunciazione dell’articolo 2233 del Codice civile (adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione). La rinuncia al compenso è ammissibile solo eccezionalmente e deve essere giustificata. Onorari bassi, tali da falsare le scelte economiche del committente, sono considerati un comportamento anticoncorrenziale e una grave infrazione deontologica.
Viene ripreso l’obbligo di preventivo e contratto scritto, in cui indicare gli estremi della polizza. Ma novità assoluta: il committente deve essere edotto dal professionista dell’esistenza delle norme deontologiche.

L’architetto deve, altresì, prevedere compensi per i prori collaboratori, sia che siano autonomi che dipendenti, proporzionale al contributo ricevuto.
Soprattutto, il rapporto di lavoro di un architetto con un qualsiasi dipendente o collaboratore autonomo, deve essere impostato sulla piena autonomia di tempi e di orari. Collaboratori e dipendenti devono essere autonomi anche per ciò che riguarda le modalità di esecuzione del lavoro e non possono essere soggetti a vincoli di natura gerarchica, né a direttive di natura tecnica o organizzativa.

 

Foto credit: Brady Withers

NESSUN COMMENTO

SCRIVI UNA RISPOSTA