Tra le iniziative introdotte per favorire l’uscita dalla crisi del settore immobiliare, sono state introdotte da poco due nuove modalità per l’acquisto di immobili: il contratto rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione) e il leasing immobiliare abitativo.
Per fare chiarezza tra analogie e differenze delle due modalità il Consiglio Nazionale dei Notai ha pubblicato una nota.
• Analogie
Entrambi i due nuovi schemi contrattuali sono stati pensati per consentire l’acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono della liquidità immediata necessaria.
Si caratterizzano per due periodi temporali: un primo momento in cui al futuro possibile acquirente dell’immobile viene attribuito solo il godimento dello stesso, a fronte del pagamento di un canone; un secondo in cui a termine del periodo di godimento il conduttore può, senza alcun obbligo, optare per l’acquisto definitivo dell’immobile e versare, quindi, il prezzo residuo predeterminato.
• Differenze
Il rento to buy può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di immobile, le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo, invece, possono riguardare solo fabbricati ad uso di abitazione principale – inclusi quelli in costruzione – e soggetti con un reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro.
Il rent to buy può essere concluso indifferentemente da persone fisiche, società o altri enti di qualunque tipo e oggetto, sia con riguardo alla figura del conducente che a quella del conduttore/possibile acquirente.
Il leasing abitativo è molto più specifico: il concedente può essere esclusivamente una banca o un intermediario finanziario, e l’utilizzatore/futuro acquirente deve essere necessariamente una persona fisica, che utilizzi l’immobile come abitazione.