Il disegno di legge, approvato lo scorso 5 dicembre, delinea un quadro giuridico uniforme per coordinare le attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi catastrofici. Tra le novità, introduce lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale” e regola lo stanziamento di un fondo per la ricostruzione.
Il processo di ricostruzione che segue un evento calamitoso è un iter lungo e complesso, che coinvolge più parti, a diverso titolo, e che abbraccia aspetti molto diversi.
Il disegno di legge quadro approvato lo scorso 5 dicembre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, vuole mettere ordine in materia. Lo fa delineando un quadro giuridico uniforme per coordinare le attività post-emergenza, un “modello unico” valido a livello nazionale. L’obiettivo è semplificare e accelerare il processo di ricostruzione, garantendo una gestione efficace delle risorse e una ripresa più rapida delle aree colpite.
La ricostruzione di rilievo nazionale
Il modello unico di ricostruzione delle aree colpite si attiva con la dichiarazione dello stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, valido per un periodo iniziale di 5 anni e prorogabile fino a un massimo di 10.
I territori colpiti da eventi calamitosi che rientrano nello stato di ricostruzione di rilievo nazionale saranno seguiti dal dipartimento Casa Italia e da un Commissario straordinario e potranno usufruire dei fondi statali per la ricostruzione.
Le risorse da destinare alla ricostruzione provengono dal Fondo per la ricostruzione, già istituito nel luglio 2023 per finanziare gli interventi a favore delle imprese del Centro Italia colpite dall’alluvione. Il fondo fornirà risorse finanziarie distribuite su tre anni (500 milioni nel 2023, 300 milioni nel 2024 e 200 milioni nel 2025); una parte consistente (1,5 miliardi) deriva da riassegnazioni di risorse e riduzioni di assegnazioni.
Il Commissario straordinario alla ricostruzione
Una delle novità della legge quadro riguarda la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione. Questo ruolo può essere affidato al Presidente della Regione colpita dall’evento calamitoso o ad un esperto che abbia professionalità specifiche e competenze manageriali per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.
Il Commissario straordinario potrà contare su una “struttura di supporto”, composta da personale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia e da personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, e lavorerà insieme alla Protezione civile e al Dipartimento Casa Italia.
Tra i compiti del Commissario straordinario:
- l’adozione di un “piano generale pluriennale” di interventi per le aree e gli edifici colpiti dall’evento calamitoso. Il piano, da sottoporre al Governo, dovrà contenere un quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario. Per gli edifici gravemente danneggiati, si potrà prevedere la delocalizzazione, in alternativa alla ricostruzione;
- la ricognizione e l’attuazione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, d’intesa con Regioni, Province autonome e Comuni;
- il coordinamento degli interventi su immobili privati, edifici pubblici, beni monumentali, infrastrutture e opere pubbliche.
Gli interventi di ricostruzione sulle aree colpite
La legge quadro stabilisce che, entro 18 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, i Comuni approvino la pianificazione urbanistica per la ricostruzione, predisponendo gli strumenti urbanistici attuativi e i relativi piani finanziari. Il fine è programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici, degli edifici privati residenziali, degli immobili utilizzati per le attività produttive e delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare.
Ricostruzione privata
Tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contributo saranno definite con apposite disposizioni di legge, solo a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. Sarà il Commissario straordinario a stabilire la priorità degli interventi in base alle tipologie dei danni, distinguendo tra:
- interventi di immediata riparazione, da realizzarsi con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici produttivi e residenziali compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive che presentano danni lievi;
- interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici produttivi e residenziali, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
- interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti.
Il Commissario provvederà inoltre a definire linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e ripristino, assicurando la compatibilità con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, con un’attenzione particolare all’architettura ecosostenibile e all’efficientamento energetico.
Fonti: Teknoring.com, Ingenio-web.it, Edilportale.com