Il programma Scuole Innovative è stato spesso oggetto di contestazioni e critiche, ma l’Ordine degli architetti di Milano cerca di salvare il maxi-concorso di idee.
Alla base di tutto il fatto che il Ministero dell’Istruzione, nel predisporre il bando del concorso di idee, avrebbe scelto deliberatamente di non richiedere i requisiti tecnici-professionali, ritenendo, per l’eventuale affidamento di incarico ai vincitori, sufficienti quelli generali previsti dalla legge.
Le obiezioni sono chiare e vengono mosse direttamente da Pierluigi Mantini, professore di diritto amministrativo al Politecnico di Milano e membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in Italia, interpellato dall’Ordine degli Architetti di Milano in merito alla questione del concorso per le 51 scuole bandito dal Miur a maggio 2016 e conclusosi lo scorso 6 novembre.
Il Concorso infatti si è bloccato dopo la pubblicazione del parere dell’Anac, sollecitato dallo stesso ministero dell’Istruzione. Il problema? A chi affidare i progetti.
Secondo l’Anac, infatti, i Comuni che hanno acquisito i progetti dei vincitori non potranno affidare a questi ultimi la progettazione definitiva ed esecutiva ricorrendo alla procedura negoziata. Bisognerà dunque indire una gara di progettazione oppure un altro concorso, ai quali i vincitori potranno prendere parte.
La possibilità di affidare al vincitore di un concorso di idee i successivi livelli di progettazione doveva essere esplicitata nel bando in origine. E si sarebbe dovuto indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che i concorrenti avrebbero dovuto possedere ai fini dell’affidamento della progettazione.
Nel caso specifico del bando del concorso lanciato dal Miur mancava l’indicazione dei requisiti tecnico-professionali in vista dell’affidamento d’incarico.
Ecco perché, secondo l’Anticorruzione, l’affidamento diretto della progettazione ai vincitori non può avvenire.
Nel riepilogo redatto da Pierluigi Mantini e pubblicato da Professione Architetto, si legge chiaramente: “« il parere dell’Anac in data 28 febbraio 2018, formalmente corretto, non tiene nel dovuto conto del fatto che il Miur, nell’indicare nel bando la possibilità che ai soggetti vincitori del concorso di idee “scuole innovative” potessero essere affidati anche i successivi livelli di progettazione attraverso la procedura negoziata di cui all’art. 156, comma 6, del codice, ha compiuto una scelta discrezionale che non implicava l’obbligo di una specifica determinazione dei requisiti tecnici ed economici di carattere speciale ritenendo sufficienti, per rinvio, i requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa vigente per la progettazione di opere pubbliche».
«I requisiti di natura speciale potrebbero, peraltro, – aggiunge – essere sempre richiesti dagli enti locali appaltanti in sede di procedura negoziale».
«Va precisato, inoltre – si legge ancora nel parere espresso dall’avvocato – che gli affidamenti di servizi di progettazione per una soglia di valore inferiore a 100mila euro seguono comunque la procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti. In tal senso sarebbe opportuno un atto di chiarimento da parte dell’Anac o del Miur, d’intesa con Anac, al fine di non aggravare senza ragioni le procedure di progettazione e di realizzazione del programma “Scuole Innovative” per il quale risultano disponibili le risorse finanziarie»”.
Insomma, citando le parole di Massimo Frontera del Sole24Ore “Il parere legale chiesto a Pierluigi Mantini afferma la correttezza del bando del Miur ma auspica anche un chiarimento dell’Anac“.
Queste considerazioni, dunque, dovrebbero permettere il perfezionamento della formula in modo da garantire il regolare sviluppo del secondo concorso “Scuole Innovative” ormai imminente.
Credit Foto: Eugeni Pons