Superbonus 110%: obbligatorio l’equo compenso per i professionisti

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I progetti degli interventi che accedono al Superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito dovranno essere pagati ai professionisti rispettando il principio dell’equo compenso, cioè secondo il Decreto Parametri.

A stabilirlo il via libera del Senato con voto di fiducia al maxiemendamento alla legge di conversione del Decreto Ristori (DL 137/2020) con le modifiche approvate nei giorni scorsi in Commissione, tra cui quella appunto sull’equo compenso nei progetti per il Superbonus.

Cosa prevede la norma sull’equo compenso

L’emendamento recita: “nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso”. Equo compenso relativo ai professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Sarà il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della pubblica amministrazione – si legge ancora nella nuova norma – a garantire le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il precedente

Il mancato rispetto dell’equo compenso nelle operazioni agevolate con il Superbonus 110% è stato segnalato a novembre dalla Rete delle Professioni Tecniche che rilevava come “grandi aziende e general contractors stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la corresponsione di compensi non adeguati”. I casi denunciati dimostravano che i soggetti approfittavano del meccanismo per trattenere cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non sempre effettivamente svolte.

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