Superbonus al 110% in chiaro con la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal DL Rilancio, appena aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021. Ecco quali.
Le proroghe
La Legge di Bilancio per il 2021 ha esteso la platea dei beneficiari e ha prorogato la scadenza dell’agevolazione al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati da Iacp comunque denominati, per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Gli edifici senza APE
Gli edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica (APE), perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali come ad esempio gli edifici collabenti, classificati nella categoria catastale F2, possono ottenere il Superbonus purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Coibentazione del tetto, unico proprietario ed edificio indipendente
Tra gli interventi trainanti è stata inclusa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono ammessi al Superbonus anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La guida riporta inoltre il chiarimento, dato dalla Legge di Bilancio, sul requisito di “funzionalmente indipendente” che viene soddisfatto se il fabbricato è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Colonnine di ricarica
È riconosciuto il Superbonus per l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, effettuata contestualmente ad un intervento trainante, con tre limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni con massimo otto colonnine, 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che ne installano più di otto.
L’obbligo di cartello in cantiere
Durante la realizzazione dei lavori è obbligatorio esporre in modo ben visibile in cantiere un cartello che dichiari l’adesione al Superbonus, con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Come usufruire della detrazione
Il contribuente può scegliere di usufruire della detrazione Irpef in 5 quote annuali di pari importo, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo se sostenute nel 2022.
In alternativa, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
La comunicazione della scelta deve essere inviata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Si può optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite. La scelta deve riguardare tutte le rate residue e deve essere comunicata entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Foto credit: Alfred Derks