Bonus edilizia, istruzioni per l’uso

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Dopo il passaggio parlamentare del DL rilancio arrivano nuove delucidazioni: modificate le opzioni per le detrazioni.

Sono stati introdotti alcuni chiarimenti sulle regole per la cessione del credito o lo sconto in fattura, previsti dal Decreto Rilancio.

Opportunità offerte non solo in caso di Superbonus ma anche per tutti gli interventi che danno diritto alle detrazioni per i lavori edilizi agevolati.

La prima grande novità riguarda il modo di applicazione degli incentivi. Non si potrà più trasformare la detrazione in credito d’imposta, ma sarà possibile solo cederla ad altri soggetti. È stata eliminata così di fatto la possibilità di applicare la cessione del credito alle detrazioni già in corso.

Come funziona allora il bonus edilizia: istruzioni per l’uso

Considerato che il Superbonus ha un’aliquota pari al 110% della spesa, non si potrà più scontare in fattura una somma superiore all’intero importo sostenuto.

Mentre il credito di imposta spettante al fornitore rimarrà pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato.

Sarà comunque possibile richiedere fin da subito la cessione del credito a patto che l’avanzamento lavori copra almeno il 30% del valore complessivo degli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus) o le operazioni di messa in sicurezza da rischi sismici (Sismabonus).

Per cui si potrà scegliere alternativamente se:

  • richiedere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
    In questo caso l’importo sarà anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e poi da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta. Sarà possibile per loro, inoltre, cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • ottenere la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, mantenendo sempre la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cosa può richiedere il fornitore

Considerato quanto detto, anche il fornitore avrà due strade possibili da intraprendere:

  • in caso di sconto in fattura, l’ammontare dello sconto non potrà superare quello della spesa;
  • se si predilige invece la cessione del credito, la detrazione avrà un valore pari al 110 per cento del totale fatturato. In questo caso si potrà usufruire di un importo superiore del 10% rispetto al totale della fattura.

Queste opzioni, oltre che per il Superbonus, saranno valide anche per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede incentivi per:

  • interventi di ristrutturazione, che danno diritto a una detrazione del 50% in 10 anni;
  • operazioni di efficientamento energetico, per le quali sono predisposte in misura variabile detrazioni che vanno dal 50% all’85% in 10 anni;
  • bonus facciate, che prevede una detrazione del 90% in 10 anni;
  • consolidamento antisismico, con detrazioni variabili dal 50% all’85% in 5 o 10 anni;
  • installazione di pannelli fotovoltaici, per la quale si può accedere ad una detrazione del 50% in 10 anni;
  • predisposizione di colonnine di ricarica per auto elettriche, con agevolazioni fiscali fino al 50% in 10 anni.

Come usare dunque il credito?

Come riporta Ediltecnico, con le modifiche introdotte si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un “divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro“.

Di conseguenza viene soppresso il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110 per cento è sempre prevista la differenza tra l’importo del credito di imposta e l’ammontare dello sconto in fattura.

Infine il comma 7 sposta ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.

Credit Foto: Pixabay

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