L’apertura di nuovi cantieri, favorita dal Superbonus 110, si traduce anche in un aumento degli scarti prodotti.
Solo in Italia, infatti, si stima che ogni anno vengano realizzati circa 60 milioni di tonnellate di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Si tratta dei cosiddetti “inerti da C&D” e la loro rimozione è un tassello fondamentale per riuscire ad attuare un piano di edilizia circolare e rendere i cantieri più sostenibili.
L’argomento è stato ampiamente trattato nella Direttiva UE 2018/851, che ha apportato diverse modifiche al quadro normativo della gestione dei rifiuti. Tra le più rilevanti si ricorda la classificazione degli inerti in due macrocategorie:
- rifiuti speciali: sono prodotti da interventi di costruzione e demolizione, e comprendono materiali come cemento, mattoni, vetro, plastiche, miscele bituminose, metalli, terre e rocce;
- rifiuti urbani: sono scarti domestici e provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, dalla nettezza urbana o dai settori dell’amministrazione, della sanità e dell’istruzione.
La distinzione ha messo sul tavolo un’ulteriore problematica: come considerare i rifiuti domestici? E poi, dal momento che gli inerti da C&D rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, possono essere depositati nei centri di raccolta (inter)comunali?
Smaltire i rifiuti “fai da te”
La prima domanda trova una risposta veloce: infatti, il Codice Ambientale (Dlgs 152/2006) afferma che gli scarti domestici possono essere considerati quasi alla pari dei rifiuti urbani.
Ciò significa, quindi, che devono essere destinati ai centri di raccolta (inter)comunali e qui poi preparati per il successivo riutilizzo, secondo quanto stabilito dai quattro provvedimenti europei relativi al c.d. “Pacchetto normativo sull’economia circolare”.
Gestire i rifiuti C&D in cantiere
Il responsabile del cantiere è il produttore del rifiuto e pertanto deve occuparsi del suo deposito, che può durare al massimo un anno. I rifiuti devono essere gestiti secondo il Dlgs 152/2006 e il mancato rispetto comporta sanzioni anche penali.
Proprio la modifica al Codice Ambientale attuata lo scorso 26 settembre 2020 ha permesso ai punti vendita di materiali nuovi per l’edilizia di accettare i rifiuti da opere di costruzione e demolizione, a patto che siano rispettate le regole sul deposito temporaneo degli scarti.
Per gestire al meglio i rifiuti speciali il cantiere deve osservare tre regole e procedere ad attività di:
- classificazione degli scarti, con l’attribuzione del codice Cer;
- raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo sulla base del codice Cer;
- trasporto presso impianti di trattamento autorizzati o in discariche, operato in proprio o tramite terzi.
La durata del deposito, come si è detto, non può superare un anno e occorre che l’area adibita sia chiaramente e circoscritta e limitata al solo personale identificato. I contenitori contenenti gli scarti devono essere provvisti di etichetta e accompagnati da una cartellonistica che descrive in maniera sintetica il rifiuto.