I professionisti sono tenuti a sottoscrivere una polizza sulle attestazioni e le asseverazioni relative all’agevolazione al 110%
Decade l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i bonus edilizi diversi dalla maxi-detrazione: anche questa tra le novità introdotte dalla Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sugli incentivi e sull’applicazione dei contratti collettivi.
Una decisione inaspettata che però conferma, per i bonus minori, le sanzioni a carico dei professionisti per asseverazioni e attestazioni infedeli.
Nel caso di interventi agevolati dal Superbonus, invece, gli addetti ai lavori devono impegnarsi a firmare una polizza per coprire i rischi in caso di errori nella sottoscrizione dei documenti relativi agli stessi lavori.
La regola si applica ai testi compilati a partire dal 26 febbraio 2022, data in cui è entrato in vigore il Decreto Sostegni ter che ha modificato il Decreto Rilancio.
La precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate serve a chiarire il dubbio di dover stipulare la polizza assicurativa per tutte le asseverazioni, anche per quelle che riguardano gli incentivi diversi dal Superbonus.
L’obbligo in realtà non sussiste perché la disciplina relativa alle polizze è trattata nel comma 14 dell’articolo 199 del Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus, ma non nell’articolo 121 che invece ha presentato per la prima volta lo sconto in fattura e la cessione del credito per le altre detrazioni fiscali.
I casi di esclusione
L’Agenzia delle Entrate sottolinea subito che l’obbligo di asseverazione riguarda il Superbonus sia in caso di cessione del credito che in quello di dichiarazione diretta.
Per gli altri bonus resta in vigore solo quando si ricorre alle opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito, esclusi i casi di:
- opere che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera;
- interventi diversi da quelli previsti dal Bonus facciate, Bonus casa ed Ecobonus, con importo complessivo inferiore a 10.000 euro.
Quanto a quest’ultimo punto l’Agenzia ha chiarito che:
- il valore di 10.000 euro fa riferimento alle spese agevolabili oggetto del titolo abilitativo;
- in caso di lavori condominiali occorre considerare l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa che può essere imputata al singolo condominio.
Polizze assicurative per il Superbonus
Secondo il Decreto Rilancio, al comma di cui sopra, l’obbligo assicurativo è rispettato quando sono già stati sottoscritti:
- un contratto di assicurazione per la responsabilità civile con un massimale superiore a 500 mila euro, destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista dove fosse necessario;
- un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.
Nel caso della maxi-detrazione il professionista può scegliere una delle tre diverse tipologie di assicurazione descritte nel Correttivo Antifrodi:
- polizza single project, dedicata a un’operazione specifica, valida “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”;
- polizza Rc professionale completa, “per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate”;
- polizza multiprogetto o a consumo, sottoscritta di volta in volta, “dedicata alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro”.
Le sanzioni valide per tutti i bonus
Inizialmente il Decreto Rilancio prevedeva sanzioni da 2 a 15 mila euro per ogni asseverazione infedele, ma le misure sono state poi inasprite dal Decreto Sostegni ter per limitare le frodi ai danni dello Stato.
Oggi le sanzioni sono applicabili a tutti i bonus edilizi e prevedono la reclusione da due a cinque anni più una multa da 50 a 100 mila euro per quel tecnico abilitato che:
- espone informazioni false;
- omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione;
- attesta falsamente la congruità delle spese.
La pena aumenta se il fatto è commesso con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ed è per questo che il professionista, per evitare tali rischi, è da adesso tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile.