Bonus Mobili per chi fruisce di Superbonus e Sismabonus

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Ai contribuenti che usufruiranno del Sismabonus e del Superbonus spetterà anche il Bonus Mobili, incluso il caso in cui si fruirà delle due agevolazioni sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. A chiarirlo è il Governo in una delle FAQ pubblicate sul sito ufficiale dedicato al Superbonus.

Il quesito delle FAQ

“Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del Bonus Mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus?”.Questo il quesito posto come esempio nel sito.

“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (…), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, (…) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, cioè il Bonus Mobili, di recente prorogato al 2021 con innalzamento del tetto di spesa a 16.000 euro, la risposta che cita la fonte normativa del Bonus Mobili, ovvero l’articolo 16 comma 2, del DL 63/2013.

Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – prosegue la risposta – l’articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina generale di riferimento, e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), il Bonus Mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Possibilità, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, cioè al Bonus Ristrutturazione.

Cosa prevede il Bonus Mobili

Il Bonus Mobili è una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati ad immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione edilizia.

La novità di quest’anno è che l’ammontare verrà quantificato su una spesa complessiva non superiore a 16.000 euro (per il 2019 il tetto massimo era di 10.000). Importo riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Un elenco esemplificativo degli acquisti ammessi al Bonus è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco alcuni esempi:

  • mobili e arredi: ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
  • elettrodomestici di di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni): ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per beneficiarne è necessario inserire le spese che si sono sostenute all’interno della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e, a quel punto, la detrazione verrà riconosciuta nella forma di rimborso fiscale IRPEF in dieci rate di uguale importo dilazionate in 10 anni.

Una nota importante è che sono riconosciute come detraibili solo le spese sostenute con pagamenti con bonifico, carta di debito o carta di credito.

Viceversa, non è ammessa la detrazioni per gli acquisti pagati con assegni, contanti e altri mezzi di pagamento.

E ancora, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, si deve utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Foto credit: ErikaWittlieb

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