La sospensione di tutte le attività non fondamentali durerà fino al 13 aprile 2020. Poi si valuterà la prospettiva di una fase 2, quella della convivenza con il virus, prima di entrare nella fase 3, quella dell’uscita dell’emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali.
È questo quanto ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte, annunciando di aver firmato il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 25 marzo 2020. Intanto i sindacati del settore edile (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) e le imprese hanno siglato l’accordo per le misure relative al sostegno delle imprese edili.
Le attività sospese
Rimangono sospese, quindi, le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.
Sospese anche le attività di completamento e finitura degli edifici, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture, costruzione di opere idrauliche, lavori di costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf escluse le piscine e lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.
Le attività che proseguono
Il DPCM non contiene nessuna nuova restrizione. Quindi le attività precedentemente permesse possono continuare ad essere svolte; tra queste le attività rientranti nei seguenti codici Ateco:
– 42 Ingegneria Civile come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01);
– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
Anche gli studi professionali possono restare operativi, salvo diversa disposizione regionale.
Infatti, secondo l’elenco Ateco in vigore, possono restare operative le attività relative ai codici Ateco:
– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per tali attività professionali restano valide le raccomandazioni di utilizzare la modalità di lavoro agile e a distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere le attività non indispensabili, rispettare la distanza interpersonale e dotarsi di DPI e sanificare i luoghi di lavoro.
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