Ecobonus al 110%, ecco come funziona

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Tra le manovre di rilancio del comparto edilizio c’è anche quella di portare la detrazione fiscale dell’Ecobonus al 110%. Cosa significa? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

L’Ecobonus, già riconfermato con la legge di Bilancio 2020, come sappiamo è un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.

La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società.

Cosa cambia adesso

Per far fronte alla mutata situazione economica il Governo ha aumentato per diciotto mesi il valore di questa detrazione al 110%. Un anno e mezzo per rendere le nostre case ecologiche e sicure senza spendere nulla.

Sulla carta, infatti, questo vantaggio fiscale, sotto forma di detrazione Irpef spalmata in cinque anni (e non più in dieci) è davvero un’occasione da non perdere.

In teoria, secondo uno studio dell’Ufficio Gabetti riportata dal Corriere della Sera, questa manovra potrebbe muovere già entro dicembre investimenti per circa 7 miliardi.

A chi spetta e a quali condizioni

Bisogna tener conto, però, che ci sono regole stringenti da rispettare e che comunque il bonus non è per tutti gli immobili né per tutti i contribuenti.

Vediamo gli aspetti salienti del provvedimento, ricordando che dovrà passare prima al vaglio del Parlamento.

  • Ci sarà tempo per sfruttare l’Ecobonus dall’1 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio a quel punto per forza di cose approvato, al 31 dicembre 2021.
  • L’agevolazione fiscale quindi sarà calcolata sulle somme saldate appunto nel range di questi 18 mesi. Un problema potrebbe porsi per chi ha già in corso i lavori. Se le opere rispettano i requisiti previsti nel decreto, le somme saldate dopo il primo luglio dovrebbero ottenere il bonus.
  • Le opere devono riguardare condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa. Escluse quindi le case vacanza e gli immobili affittati.
  • Potranno usufruire del bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
    Fanno eccezione gli interventi compiuti dagli Iacp o da imprese e cooperative che hanno finalità sociale.
  • Sono escluse dal superbonus (ma non dall’Ecobonus già approvato con detrazioni al 65%) le persone giuridiche o di chi comunque possiede uno studio, un negozio o un laboratorio.

Per quali interventi si può chiedere la detrazione al 110%

La sfera degli interventi rientranti nel superbonus è solo in parte sovrapponibile a quelle dell’Ecobonus ora in vigore.

Sono agevolate le opere di coibentazione degli edifici, che riguardino però oltre il 25% dell’intonaco.

Il tetto massimo è di 60mila euro per singola unità immobiliare. Tetto che scende a 30mila euro, sempre per singola unità immobiliare, per la sostituzione in condominio degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno della classe A.

Attenzione che la detrazione non è concessa per installazione di nuovi impianti o di strutture che non fossero già pre-esistenti.

Detrazione massima di 30mila euro anche per la sostituzione, nelle case unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

I tetti di spesa si riferiscono alle singole categorie di intervento. Questo vuol dire che se si effettua la coibentazione dell’edificio e si sostituisce l’impianto di riscaldamento si potrà ottenere il bonus su 90mila euro. Cioè 60mila per la coibentazione e 30mila per la sostituzione dell’impianto.

Resta il fatto comunque che per ottenere il bonus è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno due classi energetiche. O che in alternativa il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile.

Un discorso a parte: il fotovoltaico

Ha diritto alla super detrazione anche l’installazione di impianti fotovoltaici. Con un tetto massimo di spesa però di 48mila euro per edificio (e non per contribuente). A patto che l’intervento sia effettuato contestualmente alle altre opere agevolate. L’energia auto prodotta non consumata deve essere ceduta al GSE.

Superbonus anche per l’installazione di colonnine di ricarica delle vetture elettriche e per tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus attualmente in vigore. Se ad esempio si effettua la coibentazione dell’edificio e si cambiano anche gli infissi tutta la spesa viene agevolata al 110%.

Superbonus anche per le opere rientranti nel sismabonus. La norma oggi in vigore prevede aliquote differenziate a seconda che l’intervento consenta di migliorare le prestazioni di una o due classi di rischio sismico, ora l’aliquota viene unificata al rialzo.

Procedure per ottenerlo

Per richiedere l’agevolazione fiscale è importante che:

  • Le fatture siano pagate con bonifico parlante, con l’indicazione del soggetto percipiente e del committente.
  • Per i lavori di efficientamento energetico bisogna inviare la documentazione tecnica che certifichi la rispondenza delle opere alle specifiche normative.
  • I tecnici abilitati dovranno asseverare, con responsabilità penale, anche che i lavori sono stati pagati a un prezzo congruo con verifica dell‘Agenzia delle Entrate. Questo passaggio è obbligatorio anche per il sismabonus.
  • È prevista la possibilità di cedere il credito o all’impresa che effettua i lavori o fornisce le apparecchiature o anche alle banche. È‘ un aspetto decisivo perché elimina il rischio di incapienza del contribuente.

Credit Foto: Hamlinjandrew

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