Scadenza al 31 dicembre 2022 per i lavori conclusi al 60% a giugno 2022
Secondo l’emendamento alla Legge di Bilancio approvato il 20 dicembre 2020 alla Camera, il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5.
“La proroga – spiega Luca Sut, deputato M5S firmatario dell’emendamento – rappresenta un primo, vittorioso passo di una battaglia che ci vedrà in prima linea per estendere la durata del provvedimento. In questo senso, contiamo su risposte certe relative al prossimo scostamento di bilancio”.
La proposta del M5S, infatti, è quella di trovare le coperture per aggiungere un altro anno di maxi-agevolazione ai due già previsti.
In questa riformulazione, inoltre, sono stati chiariti alcuni passaggi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che avevano generato dubbi e proteste.
Prima fra tutte la definizione del concetto di “funzionalmente indipendente”: nell’emendamento, infatti, viene definito in modo univoco che “un’unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale“.
Un altro punto critico risolto dall’emendamento è quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario. L’emendamento approvato, infatti, ammette al Superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Le novità per i professionisti
L’emendamento chiarisce anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti. Si è definito che non è necessario stipulare una nuova assicurazione, ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro. Indispensabile l’inserimento della copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Per quanto riguarda i Comuni, invece, nell’anno 2021 potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al Superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
Inoltre, per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali, gli Istituti autonomi case popolari riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021.
Per le IACP però le scadenze erano già più ampie di 6 mesi. Per cui, con la proroga prevista dall’emendamento, potranno fruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (non più fino al 30 giugno 2022) e per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione sarà ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Fonti: Edilportale