Superbonus al 90% nel 2023: le novità del Decreto Aiuti-quater

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Il Decreto Aiuti-quater conferma il taglio all’aliquota del Superbonus che scende al 90% e introduce nuove scadenze per condomini, unifamiliari, edifici delle zone terremotate e case popolari.

È ufficiale: il Superbonus scende al 90% nel 2023. La conferma arriva con la pubblicazione del Decreto Aiuti-quater in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 18 novembre. Come già anticipato, il Decreto detta nuove tempistiche e requisiti e fissa al 25 novembre la scadenza del “vecchio” Superbonus. Una scadenza strettissima, che gli operatori del settore hanno contestato, ma sulla quale il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, è sembrato disposto a trattare.

Ultima scadenza: 25 novembre

Il Decreto Aiuti-quater precisa che le nuove regole non si applicano

  • agli interventi per i quali la Cilas – Comunicazione di inizio lavori asseverata – risulti presentata entro il 25 novembre 2022. Ai condomini si aggiunge un’ulteriore condizione, ovvero che la delibera assembleare con cui sono stati approvati i lavori deve essere stata adottata prima del 25 novembre 2022;
  • agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali, al 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità che rispettano queste condizioni potranno usufruire del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Come cambia il Superbonus

Il Decreto Aiuti-quater delinea un quadro completo, ma intricato, di casistiche, in cui sono inclusi: condomini, abitazioni unifamiliari, zone terremotate, case popolari e strutture sociosanitarie.

Superbonus condomini

Per i condomini e per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus scenderà al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Superbonus abitazioni singole

Le abitazioni unifamiliari che abbiano completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 potranno usufruire del Superbonus al 90% fino al 31 marzo 2023. 

Per i nuovi interventi sulle unifamiliari, il Superbonus si attesta al 90% nel 2023, ma è riservato solo ai proprietari di prime case il cui “reddito di riferimento” non superi i 15 mila euro l’anno. Il reddito di riferimento dovrà essere calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente e dal coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per una cifra determinata come segue:

  • contribuente: 1
  • coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente: +1
  • un familiare: +0.5
  • due familiari: +1
  • tre o più familiari: +2

Superbonus zone terremotate

Il Superbonus è confermato al 110% per gli edifici che sorgono nei Comuni colpiti da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. A prescindere dal tipo di immobile, è possibile ottenere il Superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione.

Superbonus case popolari

È rimasto invariato il calendario per gli interventi sulle case popolari che potranno contare sull’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023, se sarà stato eseguito almeno i 60% dei lavori; diversamente, fino al 30 giugno 2023.

Superbonus strutture sociosanitarie

Confermata l’aliquota del 110% fino al 2025 anche per gli interventi realizzati nelle strutture sociosanitarie da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale.

Ripartizione dei crediti in 10 anni

Un’altra novità del Decreto Aiuti-quater riguarda la possibilità per i cessionari di recuperare i crediti acquistati in dieci anni anziché in quattro, soltanto però per le operazioni perfezionate entro il 31 ottobre 2022.
Un tentativo di allargare la capienza fiscale delle banche e rimettere in moto il meccanismo della cessione del credito, ormai da tempo inceppato.

Fonti: Open.online, Edilportale.com

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