Superbonus sempre possibile per eliminare le barriere architettoniche

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Anche se nell’edificio non ci sono disabili o over 65 sarà possibile detrarre i lavori con sconto in fattura o cessione del credito

La Legge di Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a inizio anno, ha introdotto la possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.  A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante e che il richiedente fosse un portatore di handicap o una persona avente più di 65 anni.

A chiarire alcuni aspetti dell’applicazione del Superbonus e dei suoi requisiti la risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione, con primo firmatario Gian Mario Fragomeli (Pd), in commissione Finanze alla Camera.

È stato chiesto di definire se i requisiti degli abitanti nell’edificio influiscono sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione e se sia possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Nella risposta scritta, pubblicata giovedì scorso nel Bollettino delle Commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, ha fornito un’interpretazione estensiva della misura.
Infatti, in presenza persone di età superiore ai 65 anni nell’edificio oggetto degli interventi è irrilevante per l’applicazione del beneficio e che “la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi”.
In sostanza non sarà necessario né anticipare le spese, né attendere 10 anni per i rimborsi e, chi non ha risorse potrà usufruire del bonus. Un modo per garantire a tutti l’accessibilità per tutti gli appartamenti dello stabile.

Questo significa che l’unico parametro da considerare è la tipologia dei lavori. Se essi sono conformi a quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), si ha diritto alla detrazione. In alternativa è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione. La spesa massima ammessa è di 96mila euro.

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