Superbonus, la fine ufficiale della cessione del credito

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Stop cessione del credito: case in costruzione
Foto via Il Salvagente

Un decreto “a sorpresa” ha cancellato la cessione del credito e lo sconto in fattura. Stop anche alla remissione in bonis

Il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato l’abolizione delle opzioni alternative del Superbonus. Il decreto, del tutto inaspettato, porta la firma del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ed è entrato in vigore già il 27 marzo.

Le nuove misure serviranno a tenere sotto controllo i costi, soprattutto dopo la pubblicazione degli ultimi rilievi dell’ISTAT. Dai dati emerge che il credito del Superbonus potrebbe impattare sul deficit del 2023 più di quanto era stato immaginato, alzando l’asticella oltre la previsione ISTAT del 7,2%.

Il testo sancisce anche la fine della remissione in bonis per i ritardi nella presentazione dei documenti utili a beneficiare dei bonus edilizi. Per le spese del 2023 non è più possibile trovare nuovi cessionari, a meno che il contratto venga chiuso entro il 4 aprile 2024.

Come leggiamo su SkyTG24, per il Ministro Giorgetti queste misure chiudono definitivamente “le eccessive generosità” del Superbonus, i cui effetti sulla finanza pubblica e il debito “graviteranno ancora per diversi anni a venire”.

Lo stop della cessione del credito arriva quasi in corrispondenza delle previsioni che il Governo farà con il Def a metà aprile, per le quali si attende anche la valutazione Eurostat dei criteri di contabilizzazione dei bonus. Le prime indiscrezioni, però, parlano di ulteriori sforamenti per 10 miliardi di euro.

Indice

I ripensamenti sulle opzioni alternative

Il testo del decreto non è ancora disponibile, ma una nota del Governo ha annunciato la stretta sul Superbonus. Non è la prima: a partire dal Decreto Cessioni di inizio 2023, la maxi-detrazione ha subito diverse riduzioni.

Il DL 11/2023 aveva infatti dichiarato il Superbonus cedibile o scontabile in caso di presentazione della Cilas e adozione della delibera assembleare dei lavori entro il 16 febbraio 2023. Stessa cosa se fosse stata presentata l’istanza dell’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Cessione del credito e sconto in fattura potevano essere usufruiti anche per il Bonus Barriere Architettoniche 75%, ma già il Decreto Salva Spese di febbraio 2024 ne ha ridotto i casi di applicazione.

Sembra però che queste misure non siano state sufficienti e di qui il nuovo provvedimento. Lo stop dovrebbe interessare solo gli interventi avviati dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto, ma attendiamo il testo ufficiale per avere ulteriori dettagli.

Superbonus: i cantieri attivi al 29 febbraio 2024
Infografica via La Stampa

Basta remissione in bonis

Come abbiamo detto, il decreto elimina la possibilità di sanare con una sanzione i piccoli errori nelle comunicazioni delle opzioni alternative. La remissione in bonis avrebbe permesso di poter godere dei bonus fino al 15 ottobre 2024, ma il Governo ha anticipato adesso il termine ultimo al 4 aprile 2024. Pertanto, entro questa data, i contribuenti dovranno inviare le comunicazioni relative alla scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Lo scorso anno la remissione in bonis è stata possibile per le spese del 2022, ma quest’anno non si potrà più fare. In questo modo, alla scadenza ordinaria del termine previsto, il Governo potrà acquisire l’ammontare di tutte le opzioni esercitate e delle cessioni stipulate ed è per questo che la misura è stata cancellata.

La comunicazione preventiva dei lavori

Nell’ottica del mantenimento delle spese, il nuovo decreto prevede di introdurre “misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Come ha spiegato il Ministro dell’Economia, per tutti i lavori incentivati scatterà una comunicazione preventiva nel momento in cui si inizia il lavoro o la progettazione dello stesso. Così facendo sarà possibile avere un monitoraggio preventivo del fenomeno, senza attendere il momento in cui le fatture sono caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Il mancato invio di queste informazioni, se relative a lavori già in corso, determinerà una sanzione di importo pari a 10.000 euro. Per i nuovi interventi, invece, è prevista la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Fonti:

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