
Dal 1° gennaio 2027 troveranno applicazione le disposizioni del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il d.lgs. n. 117/2026. Il provvedimento riordina la disciplina dei bonus edilizi finora distribuita tra il precedente TUIR, decreti-legge e leggi di Bilancio. Le agevolazioni fiscali per la casa non cambiano nella sostanza: bonus ristrutturazioni, sismabonus ed ecobonus vengono ricollocati in articoli dedicati.
Fino al 31 dicembre 2026 resteranno validi i riferimenti normativi attualmente utilizzati; dal 1° gennaio 2027 occorrerà adottare la nuova numerazione. Per i lavori eseguiti a cavallo tra i due anni, l’aliquota applicabile dipenderà invece dal momento in cui saranno sostenute le singole spese, anche quando riguardano lo stesso cantiere.
Il bonus ristrutturazioni nel nuovo Testo unico
Il bonus ristrutturazioni, oggi contenuto nell’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, viene ricollocato nel nuovo articolo 17 del TUIR, intitolato “Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. La disciplina ordinaria conferma un’aliquota del 36%, con un limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e una ripartizione in dieci quote annuali costanti.
Per il triennio 2025-2027 si applicano però le misure temporanee previste dall’articolo 373, che mantengono il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare e introducono aliquote differenziate.
Il quadro delle aliquote in vigore tra il 2025 e il 2027
Il quadro è il seguente.
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026:
- 36% in via ordinaria;
- 50% per gli interventi sull’abitazione principale, quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Per le spese sostenute nel 2027:
- 30% in via ordinaria;
- 36% per gli interventi sull’abitazione principale, alle stesse condizioni soggettive.
Occorre prestare attenzione al requisito soggettivo: la maggiorazione per l’abitazione principale non spetta a chiunque sostenga la spesa, ma soltanto al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Un locatario o un comodatario non può quindi accedere all’aliquota maggiorata, anche se l’immobile è la sua abitazione principale.
Dove confluisce la disciplina del sismabonus
Il sismabonus trova la sua nuova collocazione nell’articolo 371 del nuovo TUIR, intitolato “Misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche”. La disciplina, oggi contenuta nell’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, viene coordinata e ricollocata, mantenendo per il triennio 2025-2027 le stesse aliquote del bonus ristrutturazioni:
- 2025-2026: 36% in via ordinaria, 50% per l’abitazione principale;
- 2027: 30% in via ordinaria, 36% per l’abitazione principale.
L’articolo 371 richiama anche le aliquote applicate agli interventi realizzati tra il 2017 e il 2024, differenziate in base alla riduzione del rischio sismico e alla tipologia di edificio. Queste disposizioni restano rilevanti perché molte delle detrazioni maturate in quegli anni sono ancora ripartite in quote annuali nelle dichiarazioni dei redditi.
In base alla disciplina attualmente vigente, la misura resterà applicabile fino al 31 dicembre 2027.
Dove confluisce la disciplina dell’ecobonus
L’ecobonus confluisce nell’articolo 372 e mantiene la stessa struttura di aliquote del sismabonus: 36% e 50% nel biennio 2025-2026, 30% e 36% nel 2027.
In base alla disciplina attualmente vigente, l’agevolazione si applicherà alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027. Restano escluse le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili.
Cosa dovranno fare professionisti e imprese entro il 2027
Il nuovo TUIR non introduce nuovi incentivi né modifica l’entità delle detrazioni. La conseguenza operativa più rilevante riguarda la corretta individuazione dei riferimenti normativi presenti nella documentazione tecnica, fiscale e contrattuale.
Dal 1° gennaio 2027, tecnici e imprese dovranno verificare e aggiornare:
- la modulistica utilizzata nelle pratiche;
- le relazioni tecniche e, quando previste dalla specifica agevolazione, le asseverazioni richieste per accedere alla detrazione;
- i riferimenti normativi presenti nei contratti e nei capitolati.
Il d.lgs. n. 117/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026. I mesi che precedono l’applicazione del nuovo Testo unico consentono quindi di verificare la documentazione utilizzata e programmare gli interventi in base alle aliquote previste per ciascun anno.






