Tessera di riconoscimento e badge digitale in cantiere, nuovi obblighi e sanzioni

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Nel settore delle costruzioni italiane, l’identificazione degli addetti in cantiere è tornata al centro dell’attività di vigilanza. Nell’ambito della campagna straordinaria “110 in sicurezza 2023”, condotta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre l’80% dei 334 cantieri ispezionati è risultato irregolare. Le contestazioni hanno riguardato violazioni in materia di sicurezza, lavoro sommerso e regolarità dei rapporti di lavoro.

L’attenzione verso appalti e subappalti è stata rafforzata dal DL 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, che ha introdotto nuove disposizioni sulla vigilanza e sul badge di cantiere. La tessera di riconoscimento, spesso considerata una formalità amministrativa, permette agli organi di controllo di verificare l’identità del lavoratore e l’impresa per cui opera.

Il nuovo badge aggiungerà alla tessera un codice univoco anticontraffazione e potrà essere reso disponibile anche in formato digitale. Le nuove caratteristiche non sono ancora pienamente operative su scala nazionale. Fino all’emanazione del decreto ministeriale attuativo continuano quindi ad applicarsi gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 136/2010.

Indice

Chi deve fornire ed esporre la tessera

La disciplina distribuisce gli obblighi tra diversi soggetti.

L’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve fornire a ciascun dipendente la tessera di riconoscimento. L’art. 20, comma 3, impone al lavoratore di esporla durante lo svolgimento dell’attività.

I lavoratori autonomi devono procurarsi il tesserino per proprio conto ed esporlo, come previsto dall’art. 21, comma 1, lettera c). L’obbligo interessa anche i componenti dell’impresa familiare, gli artigiani e gli altri soggetti indicati dalla stessa disposizione.

Per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici trova applicazione anche l’art. 26, comma 8, al quale è collegato il relativo apparato sanzionatorio.

Ogni impresa deve fornire il tesserino ai propri dipendenti. L’impresa affidataria non può rilasciare tessere intestate a sé per identificare i lavoratori delle imprese subappaltatrici. L’indicazione riportata sul documento deve corrispondere al datore di lavoro effettivo.

Quando si applica l’obbligo

L’obbligo non deriva dalla semplice presenza in un cantiere, ma dallo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. Per questo motivo la tessera può essere richiesta anche in settori diversi dall’edilizia, come negli appalti di manutenzione o di servizi svolti all’interno di uno stabilimento.

La durata dell’intervento non incide sull’adempimento. Anche il lavoratore autonomo chiamato per una lavorazione di poche ore deve avere ed esporre il proprio tesserino.

Dal 12 gennaio 2025 non è più possibile ricorrere al registro di cantiere vidimato che, in precedenza, poteva essere utilizzato in alternativa alla tessera dalle imprese con meno di dieci dipendenti. L’abrogazione è stata disposta dalla Legge 203/2024 e chiarita dall’INL con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025.

Cosa deve contenere il tesserino

Per il lavoratore subordinato la tessera deve riportare:

  • fotografia;
  • generalità del lavoratore;
  • indicazione del datore di lavoro;
  • data di assunzione;
  • estremi dell’autorizzazione, in caso di subappalto.

Negli appalti pubblici il riferimento è all’autorizzazione rilasciata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Negli appalti privati rileva invece l’autorizzazione del committente prevista dall’art. 1656 del codice civile.

Per il lavoratore autonomo occorrono:

  • fotografia;
  • generalità;
  • indicazione del committente.

La tessera è personale, ma contiene anche dati legati al rapporto di lavoro e, quando presente, al subappalto. Se cambiano il datore di lavoro, il committente o gli estremi dell’autorizzazione al subappalto, il documento deve essere aggiornato.

La presenza della fotografia e delle generalità non è quindi sufficiente. Una tessera priva della data di assunzione o, nei casi previsti, degli estremi dell’autorizzazione al subappalto è incompleta.

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Cosa cambierà con il badge di cantiere

L’art. 3 del DL 159/2025 ha previsto che la tessera sia dotata di un codice univoco anticontraffazione. Il documento potrà essere reso disponibile anche in formato digitale e dovrà essere interoperabile con la piattaforma SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Il cosiddetto badge di cantiere costituisce quindi un’evoluzione della tessera già disciplinata dal Testo Unico, alla quale viene aggiunto il codice univoco anticontraffazione.

La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito che la piena operatività delle nuove disposizioni resta subordinata al decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3. Il provvedimento dovrà stabilire le modalità di attuazione, le informazioni trattate e le misure per il controllo delle presenze e dei flussi di manodopera.

Fino alla sua emanazione resta obbligatoria la tessera nella forma attualmente prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 136/2010.

Un’altra novità già applicabile riguarda la notifica preliminare prevista dall’art. 99 del Testo Unico. Per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025 devono essere indicati il codice fiscale o la partita IVA delle imprese già selezionate, specificando quali di esse operano in subappalto.

Il badge nei cantieri della ricostruzione post-sisma

Un sistema digitale specifico è già stato introdotto nei cantieri della ricostruzione delle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016.

La disciplina deriva dall’Ordinanza commissariale n. 216 del 27 dicembre 2024 e dal Decreto commissariale n. 332 del 13 aprile 2026. Il badge è dotato di QR code e tecnologia NFC ed è collegato alla piattaforma GE.DI.SI., attraverso la quale vengono registrate le presenze del personale.

L’applicazione riguarda i cantieri individuati dalla disciplina commissariale e segue termini di adeguamento differenziati in base al valore dei lavori:

  • un mese per i cantieri di importo pari o superiore a 500.000 euro;
  • 12 mesi per quelli di importo pari o superiore a 258.000 euro;
  • 24 mesi per quelli di importo pari o superiore a 150.000 euro;
  • 36 mesi per i restanti cantieri.

Questo sistema non va confuso con il badge nazionale previsto dal DL 159/2025, per il quale si attende ancora il decreto attuativo.

Le sanzioni e la patente a crediti

La mancata consegna e la mancata esposizione della tessera costituiscono illeciti amministrativi distinti.

Il datore di lavoro risponde della mancata fornitura o dell’incompletezza del documento. L’art. 55, comma 5, lettera i), prevede una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore interessato. Gli importi base indicati dal Testo Unico sono soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, comma 4-bis, e devono quindi essere verificati con riferimento all’ultimo aggiornamento applicabile.

Il lavoratore risponde personalmente della mancata esposizione. Il lavoratore autonomo può essere sanzionato sia quando non si procura la tessera sia quando, pur avendola, non la espone.

La mancata tessera non comporta di per sé una decurtazione della patente a crediti. Conseguenze più gravi possono però derivare quando il controllo fa emergere l’impiego di lavoratori non dichiarati.

Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, il numero 21 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008 prevede la sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’impiego. In queste ipotesi la decurtazione opera alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere un provvedimento definitivo.

In linea generale, chi possiede meno di 15 crediti non può operare nei cantieri temporanei o mobili. È però consentito completare le attività relative ad appalti o subappalti già in corso quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge.

Chi opera senza patente o con un punteggio inferiore alla soglia richiesta è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, pari al 10% del valore dei lavori e con una soglia edittale non inferiore a 12.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

La mancanza o l’incompletezza del tesserino non rientra, da sola, tra le violazioni che determinano la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico. La sospensione può però intervenire quando almeno il 10% dei lavoratori presenti risulta occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure quando viene accertata una delle gravi violazioni indicate nell’Allegato I.

Quali verifiche effettuare

La gestione delle tessere dovrebbe rientrare nelle procedure adottate prima dell’ingresso del personale in cantiere.

Il datore di lavoro deve controllare che ogni documento sia completo e aggiornato, conservando prova della consegna. In presenza di un subappalto, occorre verificare che il tesserino riporti gli estremi dell’autorizzazione richiesta.

Il lavoratore deve esporre la tessera durante l’attività. Il preposto, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, deve intervenire quando il documento non viene esposto.

Prima dell’apertura del cantiere va inoltre verificata la notifica preliminare, indicando le imprese già selezionate e specificando quali operano in subappalto.

In attesa del decreto sul badge nazionale, le imprese possono predisporre e mantenere aggiornati i dati relativi ai lavoratori, ai rapporti di lavoro e agli affidamenti. La digitalizzazione non elimina gli obblighi già vigenti: modifica le modalità con cui le informazioni potranno essere registrate e controllate.

Sarà il decreto attuativo a definire il funzionamento del badge su scala nazionale. L’auspicio è che le nuove modalità contribuiscano a rendere più efficaci i controlli e più sicuri i cantieri, inserendosi con chiarezza nelle procedure che le imprese sono già chiamate a gestire. Evitare sovrapposizioni e passaggi ridondanti sarà essenziale perché la digitalizzazione possa offrire un supporto reale al lavoro quotidiano in cantiere.

Fonti

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