
Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte nel Codice del consumo dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato in vigore il 24 marzo, recepisce la direttiva europea 2024/825.
Le modifiche principali interessano le definizioni dell’articolo 18, le pratiche ingannevoli dell’articolo 21, le omissioni ingannevoli dell’articolo 22 e l’elenco delle condotte vietate in ogni caso dell’articolo 23.
Materiali isolanti, pitture, malte, serramenti, impianti e servizi di ristrutturazione possono continuare a essere presentati attraverso i loro vantaggi ambientali. Occorre però precisare a che cosa si riferisce ciascuna affermazione e disporre di prove pertinenti a sostenerla.
Che cosa rientra tra le asserzioni ambientali
Un’asserzione ambientale è un messaggio commerciale, non obbligatorio per legge, che attribuisce a un prodotto, a una marca o a un’impresa un impatto positivo o nullo sull’ambiente, un impatto inferiore rispetto ad altri oppure un miglioramento nel tempo. Può assumere la forma di un testo, ma anche di un nome commerciale, un marchio, un’immagine o un simbolo. Colori e richiami grafici alla natura non costituiscono di per sé una violazione: contribuiscono però al messaggio complessivo ricevuto dal consumatore.
Le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette riguardano le comunicazioni rivolte a chi acquista per finalità estranee alla propria attività professionale. Un capitolato tecnico scambiato tra imprese si colloca in un ambito diverso; lo stesso prodotto, quando viene promosso a un privato per una ristrutturazione, rientra invece nella comunicazione al consumatore.
L’articolo 21 include espressamente, tra le caratteristiche di un prodotto su cui un’informazione può risultare ingannevole, quelle ambientali e sociali e gli aspetti legati alla circolarità, come durabilità, riparabilità e riciclabilità.
Quando un’affermazione ambientale è troppo generica
Espressioni come «green», «ecologico» e «sostenibile» richiedono particolare attenzione. Il decreto considera generica un’asserzione la cui specificazione non compare in modo chiaro ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione. Formulare un’asserzione generica senza poter dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente a ciò che si dichiara è una pratica vietata in ogni caso.
Se una confezione presenta in evidenza un prodotto come «ecologico», mentre soltanto una pagina web chiarisce che contiene materiale riciclato l’imballaggio, il consumatore può attribuire quella caratteristica al prodotto. La comunicazione deve rendere comprensibile, nello spazio in cui compare il messaggio, quale sia il vantaggio dichiarato e a quale parte si riferisca.
Anche la prova deve corrispondere all’affermazione. Una certificazione sulle emissioni in ambiente interno non dimostra la riciclabilità o la durata di un materiale. Un dato sull’imballaggio non descrive il prodotto contenuto.
Etichette di sostenibilità e bollini autoprodotti
Un’etichetta di sostenibilità può essere esibita se si basa su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dal decreto oppure se è stabilita da un’autorità pubblica. Il sistema di certificazione deve avere condizioni accessibili al pubblico, procedure per gestire le non conformità e un controllo svolto da un soggetto terzo indipendente.
Un’icona creata dall’impresa e presentata come garanzia autonoma delle prestazioni ambientali non acquista il valore di una certificazione perché ne richiama l’aspetto grafico. Nell’edilizia è quindi utile distinguere le etichette di sostenibilità dalle dichiarazioni ambientali di prodotto, dai rapporti di prova e dalle autodichiarazioni. Sono documenti che possono sostenere informazioni diverse, ciascuno entro il proprio campo di applicazione.
Quando il vantaggio riguarda solo una parte del prodotto
Il Codice del consumo vieta di riferire un’asserzione ambientale all’intero prodotto, o all’intera attività dell’impresa, quando riguarda soltanto un suo aspetto.
Presentare un serramento come realizzato con materiale riciclato, senza chiarire che tale materiale è presente soltanto nella guarnizione, può far apparire come generale una caratteristica limitata a un componente. Allo stesso modo, l’impiego di energia rinnovabile in una sede non descrive necessariamente la produzione di tutti gli stabilimenti aziendali.
Per ogni affermazione commerciale è quindi utile verificare il perimetro della prova disponibile. A seconda del caso, possono essere rilevanti la variante del prodotto, lo stabilimento, il periodo considerato, la fase del ciclo di vita e l’unità di misura utilizzata.
Neutralità climatica e compensazione delle emissioni
Tra le pratiche vietate rientra l’affermazione secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra sulla base della compensazione delle emissioni.
Una formula come «carbon neutral» applicata al prodotto non può attribuirgli un risultato climatico ottenuto tramite l’acquisto di crediti o il finanziamento di progetti di compensazione. L’impresa può comunicare tali iniziative, descrivendo ciò che ha effettivamente finanziato, senza trasformarne il risultato in una caratteristica del bene.

Gli impegni sulle prestazioni future
Anche le dichiarazioni ambientali rivolte agli anni a venire devono poggiare su elementi verificabili. Annunciare, per esempio, una gamma «a emissioni zero entro il 2030» richiede un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse adeguate. Il piano deve essere verificato periodicamente da un terzo indipendente e le sue conclusioni devono essere messe a disposizione dei consumatori.
Per rendere comprensibile un obiettivo di riduzione può essere utile indicare quali emissioni sono considerate, l’anno rispetto al quale si misura il cambiamento e il metodo utilizzato. Sono elementi da definire in relazione all’affermazione concreta, non un elenco uniforme imposto dal decreto a ogni comunicazione.
Confronti tra prodotti: quali informazioni servono
Una novità riguarda i servizi che confrontano prodotti e comunicano ai consumatori informazioni sulle loro caratteristiche ambientali o sociali, oppure su aspetti come durabilità, riparabilità e riciclabilità. In questi casi sono rilevanti il metodo di raffronto, i prodotti e i fornitori confrontati e le misure adottate per mantenere aggiornate le informazioni.
Un confronto sulle prestazioni ambientali risulta quindi poco leggibile se non chiarisce quali prodotti prende in esame e su quali dati fonda la comparazione.
Un requisito obbligatorio non è un vantaggio distintivo
Il decreto vieta di presentare come caratteristica distintiva dell’offerta un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della stessa categoria nel mercato dell’Unione europea.
Marcatura CE e dichiarazione di prestazione possono essere indicate nelle informazioni sul prodotto. Il punto critico nasce quando vengono comunicate come un primato esclusivo, pur essendo previste per i prodotti ai quali si applicano i relativi obblighi.
Che cosa si rischia
La vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può vietare la prosecuzione della pratica e applicare sanzioni amministrative da 5.000 a 10 milioni di euro, tenendo conto, tra gli altri elementi, della gravità e della durata della violazione. Nei casi di sanzioni inflitte secondo la disciplina europea sulle infrazioni transfrontaliere, l’importo massimo è pari al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati.
A queste conseguenze può aggiungersi il danno reputazionale, soprattutto per imprese le cui informazioni tecniche entrano nelle scelte di progettisti, rivenditori e clienti.
Che cosa verificare prima del 27 settembre
La revisione può partire dai messaggi presenti su sito, e-commerce, cataloghi, dépliant, preventivi tipo, contenuti social, confezioni e materiali esposti negli showroom. La verifica deve comprendere anche nomi di linea, icone, immagini e confronti tra prodotti che possono suggerire un vantaggio ambientale.
Il decreto non prevede una deroga specifica per le confezioni già stampate. Nella pianificazione delle ristampe e nell’esame delle scorte occorre quindi considerare anche gli imballaggi destinati alla vendita dopo il 27 settembre.
Il provvedimento non introduce un metodo di misurazione unico per tutte le asserzioni ambientali. Resta perciò essenziale conservare i dati e i documenti pertinenti alla caratteristica comunicata e controllare che il messaggio non vada oltre ciò che dimostrano.
Le nuove regole sulla comunicazione al consumatore si affiancano ai Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici e alla disciplina dei prodotti da costruzione. Per un produttore di materiali, la verifica più immediata riguarda la corrispondenza tra quanto emerge dalla documentazione tecnica e quanto viene dichiarato sul prodotto o nei materiali commerciali.
Fonti:
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026.






