Tra le risposte ad interrogativi e dubbi di cui dà conto la circolare 18E dello scorso 6 maggio diramata dall’Agenzia delle Entrate c’è anche l’analisi del caso di trasferimento della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia dal padre defunto al figlio.
In base al Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (Dpr 918/1986) in caso di decesso del soggetto che ha effettuato i lavori e che sta usufruendo della detrazione, il beneficio si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Il quesito riportato nella circolare era però ancora più specifico: “Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore di un contratto di comodato gratuito – regolarmente registrato – ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR. Si chiede se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se già proprietario dell’immobile in questione”.
L’immobile in questione, dunque, non rientrava nell’asse ereditario, essendo già di proprietà del figlio. Ciò nonostante la risposta dell’Agenzia delle Entrate è che il diritto a fruire della detrazione viene comunque ereditato.
“Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. – si legge infatti nella circolare – Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo”.
Unica clausola rimane, quindi, che il proprietario mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ovvero che non lo affitti, né conceda in comodato d’uso o usufrutto ad altri.
Foto credit: Emanuele